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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46703/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa aggravata (art. 640 c.p.) e per esercizio abusivo della professione di esperto contabile (art. 348 c.p.). Si contestava che non fosse provato l'"ingiusto profitto" perché, secondo la difesa, le somme incassate erano onorari per prestazioni professionali e non fondi destinati al pagamento di imposte; si deduceva inoltre che la condotta contestata non integra l'esercizio abusivo alla luce di pronunce delle Sezioni Unite; si censurava la conferma delle statuizioni civili e l'entità della pena applicata (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In motivazione ha ritenuto il primo motivo generico e privo di rilievo perché la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione sulla attendibilità della persona offesa e sulla documentazione che corroborava gli importi trattenuti costituitivi dell'ingiusto profitto. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'interpretazione del reato di esercizio abusivo: la giurisprudenza richiamata consente di punire chi compie atti chiaramente riconducibili a competenze della professione, se tali atti, per continuità, onerosità e organizzazione, creano l'apparenza di attività professionale esercitata da soggetto abilitato. I motivi relativi alle statuizioni civili e alla quantificazione della pena sono stati dichiarati inammissibili perché non dedotti in appello. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di una sanzione di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    Il profitto ingiusto può essere accertato anche mediante la testimonianza della parte offesa se corroborata da documentazione; dichiarazioni credibili e riscontro documentale sono ritenuti idonei a provare l'elemento materiale e l'ingiusto profitto.

  • art. 348 cod. pen. (esercizio abusivo della professione)

    Integra il reato non soltanto il compimento di singoli atti riservati alla professione, ma anche il compimento, senza titolo, di atti che, pur non esclusivi, sono riconducibili a competenza specifica della professione quando siano compiuti con continuità, onerosità e organizzazione tali da creare l'apparenza di attività professionale svolta da soggetto abilitato.

  • D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (riordino degli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili)

    a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali; b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari

    L'inclusione espressa di tali attività nell'elenco delle competenze degli iscritti alla Sezione B (esperti contabili) conferma che lo svolgimento di esse da parte di non abilitati, se svolto con continuità, onerosità e organizzazione, può integrare l'art. 348 c.p.

  • Sezioni Unite, Sentenza n. 11545 del 15/12/2011

    La pronunzia afferma che integra il reato di esercizio abusivo la compiuta di atti univocamente riconducibili a una professione se realizzati con modalità (continuità, onerosità, organizzazione) da creare l'apparenza di attività professionale svolta da soggetto abilitato; la Corte l'ha applicata al caso concreto.

  • art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    Richiamato dalla ricorrente per censurare l'entità della pena; la Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile poiché non dedotta in sede di appello.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della parte offesa possono essere decisive se adeguatamente corroborate da documentazione: in assenza di prove contrarie solide, la testimonianza dettagliata e i riscontri documentali possono giustificare l'accertamento dell'ingiusto profitto per il reato di truffa.
  • L'esercizio abusivo di una professione si configura non solo con atti tecnicamente riservati, ma anche quando l'esecuzione di atti riconducibili alla professione avviene con continuità, onerosità e organizzazione tali da creare l'apparenza di professionalità: per la difesa è quindi cruciale provare l'assenza di tali elementi (sporadicità, assenza di organizzazione, mancanza di onerosità).
  • In Cassazione i motivi non dedotti nel giudizio di appello sono generalmente inammissibili: chi impugna in Cassazione deve avere esplicitamente sollevato e sviluppato i profili nel grado precedente, pena l'inammissibilità.
  • I motivi generici o puramente assertivi, privi di specifico e concreto riferimento alle risultanze processuali e alla motivazione impugnata, sono dichiarati inammissibili o infondati; occorre un quadro critico puntuale e riferito alle prove e alla motivazione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta normalmente condanna alle spese e possibilità di sanzioni pecuniarie (es. liquidazione a favore della cassa delle ammende), per cui va attentamente valutata la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.

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