Cassazione Penale, Sentenza n. 18876/2024 del 14/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 9/6/2023 che aveva rigettato la richiesta di revisione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Il ricorrente deduce un unico motivo: vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che prove nuove, derivanti da investigazioni difensive (intercettazioni ambientali in carcere e presso l'abitazione del coimputato Andrea Donadio, conversazioni familiari e dichiarazioni rese in udienza dal Donadio), dimostrerebbero l'estraneità di Nicolazzo allo stupefacente rinvenuto nell'appartamento di via Don Primo Mazzolari 300 e la responsabilità esclusiva del Donadio. Il ricorrente contesta inoltre la valutazione della Corte circa la presenza sul luogo del ritrovamento, il rinvenimento di un telefono a lui riconducibile e il mancato accertamento della data di ultimo utilizzo del telefono.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che le prove nuove proposte non siano idonee, in termini di ragionevole sicurezza, a mettere in crisi il compendio probatorio originario e a generare un ragionevole dubbio sulla responsabilità penale del ricorrente. La decisione ha motivato che: le conversazioni indicate non riguardavano direttamente la vicenda per la quale Nicolazzo è stato condannato o non contenevano elementi tali da scalfire le evidenze oggettive; le affermazioni del Donadio non escludono automaticamente la partecipazione del ricorrente in quanto il Donadio parlava riferendosi a se stesso; elementi probatori oggettivi mantengono rilievo, tra cui l'avvenuta visione del ricorrente uscire dall'appartamento insieme al Donadio poco prima dell'arresto, il rinvenimento di un telefono riferibile al Nicolazzo in un borsone contenente droga e l'uso peculiare del telefono (citofono, squilli e SMS criptici); una conversazione del 22/5/2018 è stata interpretata in senso favorevole alla ricostruzione contestuale (il ricorrente avrebbe preso le chiavi dell'immobile), e le spiegazioni alternative proposte dalla difesa (trasporto di un divano, acquisto di droga) sono risultate non verosimili e prive di riscontri. La Corte ha inoltre osservato che la data di ultimo utilizzo del telefono non era stata proposta come prova nuova e quindi non poteva essere valutata ai fini della revisione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Sez. 5, n. 34515 del 18/6/2021 (Fadda, Rv. 281772)
ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione la prova nuova deve condurre all'accertamento in termini di ragionevole sicurezza che il compendio probatorio originario non sia piu in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilita dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio
Principio giurisprudenziale adottato dalla Corte: la prova nuova deve effettivamente modificare, con ragionevole certezza, la valutazione complessiva delle prove originali; solo se ciò avviene può avere esito favorevole la revisione.
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che prevede la responsabilita per i delitti relativi a stupefacenti (detenzione, traffico e simili). La Corte ha ritenuto che il quadro probatorio, anche alla luce delle nuove acquisizioni, mantenga evidente rilievo ai fini della responsabilita ai sensi di questa norma.
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento processuale a un procedimento parallelo indicato in motivazione; citato per spiegare che taluni soggetti (es. Gabrielli) non risultano indagati in quel procedimento, ma non incide sulla valutazione della revisione qui esaminata.
Norma procedurale che consente l'addebito delle spese processuali e l'imposizione di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilita del ricorso. Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita
Il principio è stato richiamato per valutare l'entita della sanzione da applicare in caso di inammissibilita; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa grave da sanzionare oltre all'obbligo di spese e versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione di una sentenza definitiva occorre proporre prove nuove capaci, in termini di ragionevole sicurezza, di mettere in crisi il complesso probatorio originario e generare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza; mere asserzioni o prove tangenzialmente connesse non bastano.
- Le intercettazioni e conversazioni devono avere attinenza diretta e rilevante con l'oggetto della condanna per costituire motivo efficace di revisione; conversazioni generiche o relative ad episodi diversi possono essere ritenute ininfluenti.
- Dati oggettivi e materiali (es. presenza sul luogo, rinvenimento di oggetti riconducibili all'imputato, chiavi, telefoni posti in borsoni con droga) mantengono un peso probatorio rilevante e non sono facilmente neutralizzati da prove nuove deboli o non corroborate.
- Interpretazioni alternative dei fatti proposte dalla difesa (es. trasporto di mobili, acquisto di droga) devono essere sostenute da riscontri concreti e comprovabili; senza riscontri risultano non verosimili e vengono ignorate.
- Per essere valutate nella revisione, le circostanze devono essere effettivamente nuove rispetto al processo di merito; elementi noti o che avrebbero potuto essere dedotti in precedenza non costituiscono prova nuova.
- In caso di inammissibilita del ricorso per revisione il ricorrente può essere condannato alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cpp; tuttavia la Corte valuterà la sussistenza di colpa per eventuali sanzioni aggiuntive.
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