Sentenza n. 5239/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per vigili del fuoco
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a reclutamento)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato era stato escluso dalla procedura speciale di reclutamento a causa della pendenza di un procedimento penale per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. L’amministrazione aveva ritenuto che la successiva remissione della querela non eliminasse il valore sintomatico del fatto storico ai fini del requisito etico per l’accesso alla carriera di vigile del fuoco. Il TAR aveva ritenuto legittima l’esclusione, valorizzando la pendenza del procedimento penale risultante dal certificato dei carichi pendenti del 29 agosto 2024. In appello, il candidato ha dedotto l’erroneità della valutazione del TAR e dell’amministrazione, evidenziando che la querela era stata rimessa il 18 dicembre 2024, prima dell’adozione del decreto di esclusione del 31 gennaio 2025, e che aveva inoltre presentato una memoria difensiva il 21 dicembre 2024. L’appellante ha contestato, quindi, la ricostruzione della situazione rilevante al momento dell’adozione dell’atto e la valutazione della rilevanza sintomatica e prognostica dell’unico episodio considerato. In corso di giudizio ha inoltre prodotto la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, pronunciata il 2 marzo 2026, qualificata dal Consiglio di Stato come post factum, ma idonea a rafforzare la valutazione dell’erroneità complessiva della condotta amministrativa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha rilevato che il certificato dei carichi pendenti utilizzato dall’amministrazione e valorizzato dal TAR era anteriore alla remissione della querela, mentre il decreto di esclusione era successivo a tale remissione. Pertanto, alla data di adozione del provvedimento, la situazione processuale non corrispondeva a quella risultante dal certificato e il procedimento non poteva essere considerato ancora pendente nei termini valorizzati dall’amministrazione. Il giudice ha inoltre osservato che la remissione ridimensionava la rilevanza prognostica dell’unico episodio posto a fondamento del giudizio di controindicazione. L’errore non è stato ritenuto meramente formale, ma incidente anche sulla valutazione sostanziale della rilevanza del fatto, erroneamente ricostruito nella sua dimensione reale. La fondatezza del primo motivo ha assorbito il secondo motivo di appello. Il Consiglio di Stato ha quindi accolto anche il ricorso di primo grado, annullato il provvedimento di esclusione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, e compensato le spese del doppio grado di giudizio.
Norme richiamate
Il TAR aveva richiamato la comunicazione dei motivi ostativi e la possibilità per il candidato di presentare memorie e osservazioni; il Consiglio di Stato ha dato atto della memoria depositata dall’interessato prima dell’adozione del provvedimento.
Norme penali indicate nel certificato dei carichi pendenti e relative al procedimento penale considerato dall’amministrazione.
art. 612-bis, commi 1 e 2, c.p.
Norma penale relativa al reato di atti persecutori contestato nel procedimento penale valorizzato ai fini dell’esclusione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Norma richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- La legittimità di un provvedimento di esclusione fondato sulla pendenza di un procedimento penale deve essere valutata con riferimento alla situazione effettivamente esistente alla data di adozione dell’atto; l’amministrazione non può fondarsi su un certificato dei carichi pendenti anteriore quando, prima del provvedimento, siano intervenuti fatti modificativi rilevanti, come la remissione della querela.
- L’erronea ricostruzione della pendenza di un procedimento penale incide non solo sul piano formale dell’istruttoria, ma anche sulla valutazione sostanziale della rilevanza etica e prognostica del fatto posto a fondamento dell’esclusione.
- Quando il giudizio di controindicazione amministrativa è fondato su un unico episodio, la remissione della querela costituisce un elemento idoneo a ridimensionarne la rilevanza prognostica e deve essere specificamente considerata prima dell’adozione del provvedimento.
- La produzione in giudizio di una sentenza penale assolutoria successiva al provvedimento non sostituisce la valutazione della legittimità dell’atto alla data della sua adozione, ma può rafforzare la conclusione circa l’erroneità della complessiva ricostruzione amministrativa della vicenda.
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