Cassazione Penale, Sentenza n. 5204/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del 30/08/2022 che aveva confermato il rigetto della revoca della custodia cautelare in carcere applicata a Galdieri per il reato di associazione di tipo camorristico ex art. 416-bis (contestato come capo/promotore/finanziatore del "Nuovo Clan Partenio"). I motivi principali erano: 1) vizio di motivazione e utilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il termine annuale delle indagini preliminari (22/09/2017) e improcedibilità dell'azione penale per presunta archiviazione (decreto del 27/02/2019) senza riapertura; 2) inosservanza e erronea applicazione degli artt. 273, 407, comma 3, e 191 c.p.p. relativamente all'inutilizzabilità delle intercettazioni e altri atti acquisiti dopo il decorso del termine investigativo; 3) inosservanza degli artt. 273, 414 e 345, comma 2 c.p.p. per aver esercitato l'azione penale senza autorizzazione a rinnovare le indagini dopo l'archiviazione; 4) carenza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e uso improprio dei "brogliacci" della Polizia giudiziaria nonostante le trascrizioni peritali contraddicano tali brogliacci, oltre a mancata valutazione delle deduzioni difensive su specifici elementi (rapporti con coindagati, presunti usi di denaro, riunioni, ecc.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi perché: - in materia di reato permanente (art. 416-bis) l'archiviazione non impedisce nuove indagini relative a condotte successive a quelle archiviate; pertanto non era necessaria una formale riapertura delle indagini per procedere su fatti posteriori; - le presunte discrepanze tra brogliacci e trascrizioni peritali non hanno stravolto il significato delle conversazioni fondamentali e non hanno inciso sugli elementi essenziali dell'ordinanza cautelare; il Tribunale ha adeguatamente analizzato le conversazioni e altri elementi (videoriprese, ulteriori intercettazioni, dichiarazioni della persona offesa) che costituiscono corpo indiziario rilevante; - l'appello di riesame, nell'effetto devolutivo, deve verificare la correttezza giuridica e la motivazione del provvedimento impugnato e il giudice ha svolto questo controllo. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Riferito al reato di associazione di tipo mafioso; la Corte sottolinea che, trattandosi di reato permanente, l'archiviazione relativa a un periodo non esclude investigazioni su condotte successive riconducibili alla stessa fattispecie
Norma relativa all'inutilizzabilità di atti e mezzi di prova; la Corte valuta la rilevanza delle intercettazioni e la loro utilizzabilità alla luce della vicenda e della permanenza del reato
art. 407, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle valutazioni sulle trascrizioni e brogliacci e sui limiti di utilizzazione di atti di polizia giudiziaria
Norma procedurale citata in relazione alla regolarità degli atti di indagine e alla loro utilizzabilità nel procedimento
Richiamato in relazione alla configurazione della procedibilità e all'esercizio dell'azione penale dopo una precedente archiviazione
art. 345, comma 2, cod. proc. pen.
Riferito ai limiti dell'azione penale successiva all'archiviazione e alla necessità, ove prevista, di autorizzazione per la riapertura delle indagini; la Corte ha detto che non sempre è necessaria quando si procede su fatti successivi in reato permanente
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Per reati permanenti (es. associazione mafiosa) un decreto di archiviazione relativo a un periodo determinato non esclude di per sé nuove indagini e azione penale per condotte successive: non sempre è necessaria una formale 'riapertura' se le nuove investigazioni riguardano fatti posteriori
- L'inutilizzabilità di atti compiuti dopo il termine delle indagini preliminari va valutata caso per caso: occorre stabilire se gli atti riguardino lo stesso periodo fattuale o fatti successivi rilevanti per il reato permanente
- Contrasti fra "brogliacci" della Polizia giudiziaria e trascrizioni peritali non determinano automaticamente l'irrilevanza degli elementi: è necessario dimostrare che le discrepanze incidono sugli elementi essenziali dell'impianto indiziario
- In sede di appello di riesame (effetto devolutivo) il giudice verifica la correttezza giuridica e la motivazione del provvedimento impugnato; per ottenere l'annullamento occorre dimostrare errori giuridici o carenze motivazionali significative e non la semplice diversa interpretazione degli elementi
- La difesa, per ottenere la revoca di una misura cautelare fondata su indizi, deve provare che le risultanze nuove (perizie, dichiarazioni, ecc.) incidono in modo concreto e definitivo sui requisiti della misura (fumus e periculum), non limitandosi a sollevare perplessità su elementi secondari
- Quando si contestano utilizzabilità e termine delle indagini, è strategico documentare temporalmente che le nuove acquisizioni riguardano esclusivamente il periodo già archiviato e dimostrare che non vi sono elementi autonomi riferibili a condotte successive
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4904/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4907/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4910/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4911/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4914/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4915/2023 del 06/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →