Ordinanza n. 92/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato al termine della procedura di conversione avviata nell’ambito del cd. Decreto Flussi. Dopo il preavviso di rigetto, fondato sulla mancata produzione della proposta di contratto di soggiorno redatta mediante il modello Q, dell’autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale e su una ritenuta insufficienza del certificato di idoneità alloggiativa, il ricorrente ha dedotto il difetto assoluto di motivazione e l’illegittimità del provvedimento, sostenendo di avere prodotto la documentazione necessaria. In particolare, ha affermato di avere inizialmente allegato la richiesta del certificato di idoneità alloggiativa, poi rilasciato dal Comune il 22 aprile 2025 e trasmesso tramite portale ALI; che la proposta di contratto, pur non redatta sul modello Q, conteneva gli elementi identificativi delle parti e della tipologia contrattuale; e che l’autocertificazione previdenziale e fiscale, redatta mediante modello ministeriale, era completa. In giudizio l’Amministrazione ha aggiunto che la proposta di contratto era priva dell’indicazione della retribuzione e che l’immobile indicato non disponeva di capacità ricettiva residua, poiché i posti disponibili risultavano già assorbiti da altri lavoratori e da una persona residente.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ritenendo sussistenti sufficienti profili di fumus boni iuris. Dalla documentazione prodotta nel procedimento risultava, in primo luogo, che l’autocertificazione previdenziale e fiscale appariva completa; il diniego non indicava quali omissioni fossero concretamente rilevanti. Anche la proposta di contratto sembrava contenere tutti gli elementi essenziali, tra cui dati delle parti, contratto collettivo applicato, qualifica, mansioni, orario e luogo di lavoro, sicché la retribuzione appariva determinabile per relationem mediante il richiamo al contratto collettivo. La carenza relativa alla mancata indicazione della retribuzione era stata specificata dall’Amministrazione soltanto nella relazione depositata in giudizio, integrando inammissibilmente la motivazione del provvedimento. Quanto all’alloggio, il certificato di idoneità abitativa risultava apparentemente rilasciato prima del diniego, il 22 aprile 2025, e la Prefettura non aveva fornito evidenza dell’esaurimento della capacità abitativa dell’immobile al momento della presentazione dell’istanza. È stato quindi ordinato alla Prefettura di riesaminare la posizione alla luce di tali rilievi e di depositare il nuovo provvedimento, eventualmente corredato da relazione illustrativa, entro il 15 aprile 2026. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 aprile 2026.
Norme richiamate
Il preavviso ha individuato i motivi ostativi alla conversione, ma il giudice ha rilevato che la successiva contestazione della mancata indicazione della retribuzione, introdotta soltanto in giudizio, non poteva integrare postumamente la motivazione.
La domanda cautelare è stata esaminata mediante una misura propulsiva di riesame, ritenuta giustificata dalla sussistenza di sufficienti profili di fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda ai fini del riesame quando gli atti disponibili evidenziano sufficienti profili di fumus boni iuris, ordinando all’amministrazione una nuova valutazione della posizione secondo i rilievi formulati nell’ordinanza.
- L’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del provvedimento impugnato introducendo per la prima volta una specifica carenza documentale non contestata né nel preavviso di rigetto né nel provvedimento finale.
- Quando una proposta di contratto richiama il contratto collettivo di categoria e contiene gli elementi identificativi del rapporto, la retribuzione può risultare determinabile per relationem, purché il giudice ravvisi nel richiamo e negli altri dati documentali elementi sufficienti.
- Il diniego fondato su carenze documentali deve indicare concretamente quali omissioni incidano sui presupposti dell’istanza; non è sufficiente un richiamo generico alla incompletezza della documentazione.
- La valutazione dell’idoneità abitativa deve essere riferita alla situazione rilevante per il procedimento e adeguatamente comprovata dall’amministrazione; non è sufficiente allegare genericamente l’esaurimento della capacità ricettiva senza fornire evidenza della situazione esistente al momento della domanda.
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