Cassazione Penale, Sentenza n. 24354/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione dell'ordinanza del 09/09/2021 che confermava il sequestro preventivo di euro 31.280,00 ritrovati nella disponibilità del padre, Mannolo Luigi, indagato per reati connessi alla 'ndrangheta (ricettazione e riciclaggio aggravati, art. 416-bis). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, contestando che le risultanze (dichiarazioni del collaboratore Dante Mannolo e captazioni) giustifichino la cautela reale e sostenendo la lecita provenienza delle somme e una discrepanza quantitativa tra quanto dichiarato dal collaboratore e quanto effettivamente ritrovato.
La decisione
la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il terzo che reclama la restituzione del bene sottoposto a sequestro non possa contestare i presupposti della misura cautelare ma solo la propria titolarità o l'assenza di collegamenti concorsuali con l'indagato. Il Tribunale aveva adeguatamente motivato il fumus commissi delicti sulla base delle dichiarazioni del collaboratore (che indicava il ruolo di 'custode' del denaro per la cosca 'Mannolo'), delle captazioni e dell'effettivo ritrovamento del denaro nella disponibilità del padre. La discrepanza quantitativa è stata ritenuta non decisiva, spiegabile con le modalità di occultamento; le giustificazioni sulla lecita provenienza offerte dal ricorrente sono state giudicate generiche e non plausibili. La declaratoria di inammissibilità si estende ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
i reati contestati sono collegati a fattispecie associative di tipo mafioso; il sequestro è stato adottato in relazione a somme ritenute frutto o strumento dell'attività illecita della cosca
Giurisprudenza della Cassazione (principio)
Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070
principio secondo cui il terzo che reclama la restituzione non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo solo dedurre la propria titolarità o l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
disciplina l'ammissibilità dei motivi nuovi in cassazione; i motivi nuovi proposti dal ricorrente sono stati dichiarati inammissibili e quindi non esaminati nel merito
Massime di principio
- Un terzo che chiede la restituzione di un bene sottoposto a sequestro preventivo non può, in sede di impugnazione, mettere in discussione l'esistenza dei presupposti della misura cautelare: può solo provare la propria titolarità o l'assenza di collegamenti concorsuali con l'indagato.
- La presenza di denaro nella disponibilità di un soggetto indicato da un collaboratore come 'custode' per la cosca, unita a captazioni e ad altri elementi indiziari, può giustificare il fumus commissi delicti anche se l'ammontare ritrovato differisce da quello indicato dal collaboratore.
- Discrepanze quantitative tra le somme dichiarate dai collaboratori e quelle ritrovate non escludono automaticamente il vincolo cautelare se sussistono elementi che spiegano la differenza (es. frequenti spostamenti/occultamenti).
- Le giustificazioni sulla lecita provenienza del denaro devono essere specifiche e provate: mere affermazioni generiche sono spesso ritenute non plausibili dal giudice cautelare.
- I motivi nuovi introdotti in cassazione sono soggetti a stretta ammissibilità (art. 585 c.p.p.): se dichiarati inammissibili non vengono valutati nel merito e ciò può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. ammenda).
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