Cassazione Penale, Sentenza n. 18166/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Salvatore Giannone ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Paola del 12/03/2024 che aveva confermato l'assoluzione di Luca Antonio (provvedimento del Giudice di pace del 15/11/2022) relativamente ai reati a lui ascritti. Il ricorso, in un unico motivo, contestava la violazione dell'art. 192 c.p.p. e l'illogicità della motivazione, lamentando che il giudice d'appello non avesse fornito adeguata e valida motivazione in ordine alla presunta inattendibilità delle dichiarazioni del Giannone e chiedeva altresì la trasmissione alla Procura delle dichiarazioni del teste Eraldo Stella.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere versato in fatto e generico, ritenendo che le doglianze attengano a valutazioni di merito (credibilità e valutazione della prova) riservate ai giudici di merito e non sindacabili in Cassazione se sorrette da motivazione congrua. Ha richiamato l'impossibilità di usare l'art. 192 c.p.p. per eludere i limiti di ammissibilità posti dall'art. 606 c.p.p. e ha rilevato la generica mancanza di specificità del ricorso. La Corte ha inoltre ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato l'apprezzamento della scarsa credibilità e dell'imprecisione delle dichiarazioni del Giannone (conflittualità tra le parti, racconti generici e mancata descrizione univoca degli episodi), cosicché la decisione è risultata insindacabile in sede di legittimità. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che non sia ammissibile invocare l'art. 192 c.p.p. al fine di censurare la valutazione degli elementi di prova ove ciò consista nel superare i limiti di ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione; non può essere usato per eludere le regole sull'ammissibilità del ricorso.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata come norma che delimita i motivi di ricorso relativi alla motivazione: se il motivo è in realtà un apprezzamento della prova, esso può risultare inammissibile ai sensi di questa disposizione.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Invocata per richiamare il principio secondo cui l'impugnazione priva di specificità (che non si confronta con le argomentazioni del giudice) è inammissibile per aspecificità.
artt. 590, 56-582 e 612 cod. pen.
Norme penali indicate nella imputazione per i reati per i quali l'imputato era stato assolto; la sentenza impugnata confermava l'assoluzione rispetto a tali articoli.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito: può sindacare la motivazione solo per verificare se sia congrua, esaustiva e logica, non per rivedere la valutazione della prova.
- I motivi di ricorso che in sostanza impugnano la valutazione della prova senza indicare specifici vizi di motivazione sono generalmente inammissibili per genericità o per violazione dei limiti di cui all'art. 606 c.p.p.
- Non è possibile utilizzare l'art. 192 c.p.p. come strumento per trasformare in motivo di diritto una critica generica alla valutazione probatoria: le doglianze sulle prove devono essere formulate con precisione e collegamento alle parti specifiche della motivazione censurata.
- Quando la parte civile ha interesse economico, i giudici possono ritenere la sua testimonianza meno credibile se sussistono conflitti evidenti o dichiarazioni imprecise; il giudice di merito deve però motivare tale valutazione per renderla sindacabile in Cassazione.
- Per aumentare l'ammissibilità del ricorso in Cassazione è necessario indicare in modo puntuale le contraddizioni o le lacune della motivazione impugnata e spiegare perché la ricostruzione alternativa proposta sia l'unica compatibile con le risultanze processuali.
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