Cassazione Penale, Sentenza n. 46926/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputato dichiarato colpevole del reato di evasione dagli arresti domiciliari (condanna: 1 anno, 1 mese e 8 giorni), con riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Il ricorso per cassazione deduceva: (1) violazione dell'art. 23-bis d.l. n.137/2020 in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. per presunta assenza nel fascicolo delle conclusioni scritte della difesa depositate via PEC; (2) vizio nella valutazione dell'elemento soggettivo del reato, lamentando che la condanna si sarebbe basata solo sull'assenza dell'imputato al controllo domiciliare e non su un esame complessivo delle prove; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (4) errata applicazione dell'art. 99, comma 4, c.p. nel riconoscere la recidiva sulla base dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata dava conto di aver letto le "conclusioni scritte" di entrambe le parti. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza e per aspecificità, richiamando il principio che il dolo nel reato di evasione è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione. I terzo e quarto motivi sono stati anch'essi dichiarati inammissibili: la Corte d'appello ha motivato congruamente il mancato riconoscimento delle attenuanti in presenza di una recidiva reiterata e ha valutato correttamente i presupposti della recidiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che la Corte ha quantificato nella misura di euro tremila.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. n.137 del 2020
Rinvio procedurale relativo alle modalità di deposito e notificazione telematica delle conclusioni; la Corte ha ritenuto che, nonostante l'impugnazione, la sentenza dava conto della lettura delle "conclusioni scritte" della difesa, escludendo lesione per mancata acquisizione nel fascicolo
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sulle conclusioni scritte in appello; il vizio processuale contestato non è stato ritenuto provato poiché il giudice d'appello ha attestato di aver letto le conclusioni di entrambe le parti
Disposizione sulla recidiva: la Corte ha ritenuto correttamente sussistenti i presupposti della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale sulla base dei precedenti penali
art. 62-bis, cod. pen. (riforma d.l. 92/2008)
Regola circa le attenuanti generiche dopo la riforma: non è sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere la diminuente; la Corte ha valutato l'assenza di elementi positivi idonei a fondare le attenuanti
Massime di principio
- Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico il dolo è generico: è sufficiente la consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo senza autorizzazione; le motivazioni che hanno spinto l'agente a uscire sono irrilevanti ai fini dell'elemento soggettivo
- Le censure su valutazioni di merito (rivalutazione delle prove, valutazione della congruità della pena o delle attenuanti) sono frequentemente ritenute inammissibili in Cassazione quando non venga indicata una specifica violazione di legge o un vizio logico-giuridico della motivazione
- La semplice asserzione di mancata acquisizione di atti telematici (es. conclusioni depositate via PEC) non è sufficiente: occorre dimostrare concretamente il vizio processuale; se il provvedimento impugnato attesta di aver letto le conclusioni, la censura è destinata a fallire
- Per il riconoscimento della recidiva è necessario che i presupposti soggettivi e oggettivi emergano dai precedenti penali: il giudice può basare la decisione sui precedenti e motivare l'incidenza negativa sul profilo della pericolosità sociale
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis, l'attribuzione delle attenuanti generiche richiede la presenza di elementi positivi e concretamente valutabili; l'assenza di tali elementi può legittimamente giustificare il diniego delle attenuanti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46663/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46665/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46666/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46667/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46668/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46669/2022 del 12/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →