Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36686/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale del riesame di Perugia, con ordinanza del 5 maggio 2026, aveva parzialmente accolto la richiesta di riesame sostituendo la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari e confermando nel resto l’ordinanza del G.i.p. del 16 aprile 2026, inclusa la gravità indiziaria per il reato associativo contestato al capo 1. L’associazione, operante nell’ambito di attività esoteriche e di guarigione, sarebbe stata finalizzata a una serie indeterminata di truffe ed estorsioni ai danni degli adepti: questi venivano isolati e indotti, mediante artifici, raggiri e la prospettazione di pericoli e guarigioni, a compiere elargizioni patrimoniali. All’indagato era attribuito il ruolo di promotore e organizzatore, quale guaritore e referente dei riti sciamanici e dei corsi tenuti presso la sede associativa, in sinergia con gli altri sodali e con un contributo ritenuto funzionale alle truffe contestate ai capi 2 e 10. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi diretti a ottenere la riqualificazione del ruolo da promotore e organizzatore a mero partecipe. In via preliminare ha sostenuto che la riqualificazione avrebbe ridotto da sei a tre mesi i termini di fase della misura cautelare. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione sulla specifica contestazione difensiva relativa all’insussistenza del ruolo apicale, sostenendo che la motivazione del riesame fosse compatibile con la sola partecipazione. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 416, primo comma, cod. pen. e vizi motivazionali: l’attività di adescamento psicologico non integrerebbe promozione del programma associativo; non sarebbero dimostrati compiti organizzativi autonomi, essenziali e infungibili; inoltre, il Tribunale non avrebbe risposto alla censura sulle querele di due persone offese e sull’incertezza circa la trasmissione ai sodali di confidenze relative alla volontà di riottenere un’automobile donata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha riconosciuto preliminarmente l’interesse concreto e attuale all’impugnazione, poiché la diversa qualificazione richiesta avrebbe potuto incidere sui termini di fase della misura cautelare. Ha poi rilevato che il Tribunale del riesame aveva affrontato la questione del ruolo attribuito all’indagato e aveva motivato la valutazione sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, degli accertamenti bancari, delle intercettazioni, della continuità del contributo dell’indagato e della sua integrazione funzionale nel gruppo. In particolare, l’attività di adescamento spirituale e di rafforzamento della dipendenza degli adepti è stata ritenuta promozionale; la stabile predisposizione e conduzione dei riti e dei corsi, strumenti considerati indispensabili alla reiterazione del programma criminoso, è stata ritenuta organizzativa. Le doglianze, nella parte in cui proponevano una diversa lettura delle risultanze investigative e contestavano l’autonomia, l’essenzialità e l’infungibilità del contributo, chiedevano una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    L'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.. stabilisce che «per proporre impugnazione occorre avervi interesse».

    L’impugnazione è ammissibile solo in presenza di un interesse concreto e attuale a ottenere un risultato pratico più favorevole.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    L'interesse rappresenta una condizione di ammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    La mancanza dell’interesse a impugnare determina l’inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 416, primo comma, c.p.

    In tema di reati associativi, la qualifica di promotore compete non soltanto a chi abbia dato origine al sodalizio, raccogliendo le prime adesioni, ma anche a chi, nell’ambito di un’associazione già costituita, ne accresca la capacità operativa mediante un’attività di diffusione del programma criminoso idonea a determinare l’adesione di terzi ai suoi scopi.

    La promozione può configurarsi anche dopo la costituzione dell’associazione, quando l’attività svolta diffonde il programma criminoso e favorisce nuove adesioni; non richiede compiti gestori o decisionali propri dell’organizzatore o del capo. L’organizzazione ricorre invece quando il soggetto cura autonomamente il coordinamento e l’impiego delle risorse associative o reperisce i mezzi necessari, con attività essenziale e infungibile.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sulla motivazione dell’ordinanza di riesame è circoscritto alla verifica dell’esistenza di un apparato argomentativo giuridicamente significativo, coerente e privo di manifeste illogicità.

    Nel ricorso cautelare per vizio di motivazione la Cassazione verifica la tenuta logica e giuridica della motivazione, ma non rivaluta gli elementi fattuali o la ponderazione degli indizi compiuta dal giudice di merito.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    Le censure svolte con il ricorso si risolvono in valutazioni dissenzienti rispetto a quelle del Tribunale, contrapponendo una diversa lettura delle risultanze investigative e della loro valenza dimostrativa.

    La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze investigative riservata al giudice di merito.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    L’inammissibilità del ricorso comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento cautelare, l’interesse a impugnare una qualificazione del ruolo associativo sussiste quando la diversa qualificazione invocata sia concretamente idonea a incidere sull’an o sul quomodo della misura, compresa la durata dei termini di fase; non basta l’interesse alla sola correttezza teorica della qualificazione.
  • In un’associazione già costituita, è promotore anche chi diffonde il programma criminoso in modo idoneo a favorire l’adesione di terzi e ad accrescere la capacità operativa del sodalizio; non è necessario che svolga funzioni gestorie o decisionali.
  • È organizzatore chi cura autonomamente il coordinamento e l’impiego delle strutture e delle risorse associative o reperisce i mezzi necessari al programma criminoso con un’attività essenziale e infungibile; non è indispensabile che diriga o coordini altri sodali.
  • Nel ricorso per cassazione contro un’ordinanza cautelare, il controllo sulla motivazione riguarda l’esistenza di un apparato argomentativo giuridicamente significativo, coerente e non manifestamente illogico. Non è consentito chiedere una nuova ponderazione degli indizi o una diversa lettura delle risultanze investigative.
  • Il contributo promozionale o organizzativo in un sodalizio può essere desunto dalla valutazione complessiva e sinergica degli elementi investigativi, inclusi la continuità dell’attività, la consapevolezza dell’operato altrui e l’integrazione funzionale del contributo nel programma criminoso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieArresti domiciliari
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.