Cassazione Penale, Sentenza n. 42311/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per il delitto di lesioni personali aggravate, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 160 cod. pen. per non aver la Corte territoriale dichiarato estinto il reato per prescrizione. Hanno contestato il mancato riconoscimento della estinzione del reato avvenuta, secondo i ricorrenti, prima della pronuncia della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: il fatto si è verificato il 1° ottobre 2013 e, con la recidiva semplice contestata ma non idonea a prolungare la prescrizione oltre la misura di un quarto, il termine prescrizionale di sette anni e mezzo è decorrso il 1° aprile 2021. La sentenza di Corte d'appello è del 20 maggio 2021, quindi successiva alla prescrizione. Un unico rinvio per adesione all'astensione della magistratura onoraria (3/10/2017-16/2/2018) non sospende il termine di prescrizione, poiché l'ufficio del pubblico ministero è impersonale e doveva provvedersi alla sostituzione del magistrato; pertanto l'adesione del vice procuratore onorario all'astensione non configura un impedimento idoneo a sospendere la prescrizione. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Resta invece ferma la statuizione civile prevista in primo grado (risarcimento in favore di Gianfranco Meloni) ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., atteso che l'estinzione è intervenuta dopo la sentenza di primo grado e che non sono state proposte censure sulle statuizioni civili.
Norme richiamate
Disciplina l'estinzione del reato per prescrizione; il Collegio ha ritenuto che, venuto a scadere il termine prescrizionale, l'imputato ha diritto alla dichiarazione di estinzione del reato con sentenza.
Regola gli effetti della prescrizione e i termini; richiamato quale norma connessa alla censura sulla prescrizione avanzata dai ricorrenti.
Elenca le cause di sospensione dei termini di prescrizione: la Corte ha precisato che si tratta di ipotesi tassative e di stretta interpretazione e che l'adesione del vice procuratore onorario all'astensione non rientra tra queste cause.
Norma che consente la sostituzione del pubblico ministero in udienza per gravi impedimenti o rilevanti esigenze di servizio: la Corte ne trae argomento per escludere che l'assenza della persona fisica del PM possa sospendere la prescrizione, essendo l'ufficio surrogabile.
Prevede che le statuizioni civili pronunciate con sentenza irrevocabile di condanna restino efficaci anche se il reato si estingue successivamente; la Corte ha mantenuto ferme le decisioni civili rese in primo grado.
Norma richiamata in relazione al proscioglimento nel merito: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per pronunciarsi per proscioglimento nel merito ai sensi di tale disposizione.
art. 112 Cost.
Richiamato per il principio dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale e l'equilibrio tra interesse alla punizione e garanzia della prescrizione; utilizzato argomentativamente per il bilanciamento dei valori costituzionali.
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata con attenzione alla data di commissione del fatto e agli eventuali prolungamenti; se il termine prescrizionale è decorso prima della pronuncia impugnata, il reato è estinto e la sentenza penale deve essere annullata per tale effetto.
- L'adesione alla astensione dalle udienze da parte della magistratura onoraria (es. vice procuratore onorario) non sospende i termini di prescrizione, perché l'ufficio del pubblico ministero è impersonale e deve provvedere alla sostituzione per garantire la presenza della parte pubblica; le cause di sospensione previste dall'art. 159 cod. proc. pen. sono tassative e di stretta interpretazione.
- L'estinzione del reato per prescrizione non incide automaticamente sulle statuizioni civili già pronunciate in sede penale se l'estinzione è intervenuta dopo la sentenza di primo grado: tali statuizioni civili restano efficaci ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.
- Per ottenere l'annullamento per prescrizione è necessario che il ricorso contenga una precisa ricostruzione cronologica (data del fatto, eventuali interruzioni o sospensioni, date delle pronunce); mere astensioni collettive o problemi organizzativi della pubblica amministrazione non giustificano, di per sé, la sospensione della prescrizione.
- Se la parte ricorrente non impugna o non formula censure specifiche sulle statuizioni civili, il giudice di legittimità le manterrà se sostenute da motivazione di merito adeguata nella sentenza impugnata.
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