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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42311/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per il delitto di lesioni personali aggravate, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 160 cod. pen. per non aver la Corte territoriale dichiarato estinto il reato per prescrizione. Hanno contestato il mancato riconoscimento della estinzione del reato avvenuta, secondo i ricorrenti, prima della pronuncia della Corte d'appello.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: il fatto si è verificato il 1° ottobre 2013 e, con la recidiva semplice contestata ma non idonea a prolungare la prescrizione oltre la misura di un quarto, il termine prescrizionale di sette anni e mezzo è decorrso il 1° aprile 2021. La sentenza di Corte d'appello è del 20 maggio 2021, quindi successiva alla prescrizione. Un unico rinvio per adesione all'astensione della magistratura onoraria (3/10/2017-16/2/2018) non sospende il termine di prescrizione, poiché l'ufficio del pubblico ministero è impersonale e doveva provvedersi alla sostituzione del magistrato; pertanto l'adesione del vice procuratore onorario all'astensione non configura un impedimento idoneo a sospendere la prescrizione. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Resta invece ferma la statuizione civile prevista in primo grado (risarcimento in favore di Gianfranco Meloni) ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., atteso che l'estinzione è intervenuta dopo la sentenza di primo grado e che non sono state proposte censure sulle statuizioni civili.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Disciplina l'estinzione del reato per prescrizione; il Collegio ha ritenuto che, venuto a scadere il termine prescrizionale, l'imputato ha diritto alla dichiarazione di estinzione del reato con sentenza.

  • art. 160 cod. pen.

    Regola gli effetti della prescrizione e i termini; richiamato quale norma connessa alla censura sulla prescrizione avanzata dai ricorrenti.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Elenca le cause di sospensione dei termini di prescrizione: la Corte ha precisato che si tratta di ipotesi tassative e di stretta interpretazione e che l'adesione del vice procuratore onorario all'astensione non rientra tra queste cause.

  • art. 53 cod. proc. pen.

    Norma che consente la sostituzione del pubblico ministero in udienza per gravi impedimenti o rilevanti esigenze di servizio: la Corte ne trae argomento per escludere che l'assenza della persona fisica del PM possa sospendere la prescrizione, essendo l'ufficio surrogabile.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Prevede che le statuizioni civili pronunciate con sentenza irrevocabile di condanna restino efficaci anche se il reato si estingue successivamente; la Corte ha mantenuto ferme le decisioni civili rese in primo grado.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al proscioglimento nel merito: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per pronunciarsi per proscioglimento nel merito ai sensi di tale disposizione.

  • art. 112 Cost.

    Richiamato per il principio dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale e l'equilibrio tra interesse alla punizione e garanzia della prescrizione; utilizzato argomentativamente per il bilanciamento dei valori costituzionali.

Massime di principio

  • La prescrizione va calcolata con attenzione alla data di commissione del fatto e agli eventuali prolungamenti; se il termine prescrizionale è decorso prima della pronuncia impugnata, il reato è estinto e la sentenza penale deve essere annullata per tale effetto.
  • L'adesione alla astensione dalle udienze da parte della magistratura onoraria (es. vice procuratore onorario) non sospende i termini di prescrizione, perché l'ufficio del pubblico ministero è impersonale e deve provvedere alla sostituzione per garantire la presenza della parte pubblica; le cause di sospensione previste dall'art. 159 cod. proc. pen. sono tassative e di stretta interpretazione.
  • L'estinzione del reato per prescrizione non incide automaticamente sulle statuizioni civili già pronunciate in sede penale se l'estinzione è intervenuta dopo la sentenza di primo grado: tali statuizioni civili restano efficaci ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.
  • Per ottenere l'annullamento per prescrizione è necessario che il ricorso contenga una precisa ricostruzione cronologica (data del fatto, eventuali interruzioni o sospensioni, date delle pronunce); mere astensioni collettive o problemi organizzativi della pubblica amministrazione non giustificano, di per sé, la sospensione della prescrizione.
  • Se la parte ricorrente non impugna o non formula censure specifiche sulle statuizioni civili, il giudice di legittimità le manterrà se sostenute da motivazione di merito adeguata nella sentenza impugnata.

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