Cassazione Civile, Ordinanza n. 16748/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda origina da un contenzioso sull'intimazione di pagamento relativa a imposta di registro proporzionale: secondo il notaio, l'Ufficio aveva richiesto l'integrazione dell'imposta principale applicando l'aliquota prevista per i terreni edificabili anziché quella per i terreni agricoli. In primo e secondo grado si è discusso del termine entro il quale l'Amministrazione potesse chiedere l'integrazione dell'imposta principale; nel giudizio di rinvio la Corte di giustizia tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio e ha ritenuto decorso il termine perentorio dalla registrazione dell'atto. Il ricorso per cassazione, però, non riguarda il merito fiscale ma solo le spese di lite: il ricorrente deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice di rinvio confermato la compensazione delle spese senza motivare adeguatamente le asserite gravi ragioni; con il secondo motivo lamenta inoltre omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla compensazione. La Corte, tuttavia, rileva preliminarmente che non era stata documentata la notifica del ricorso entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., né nel successivo termine di cui all'art. 372 c.p.c., e dichiara l'improcedibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina i motivi di censura sulle spese, perché rileva d'ufficio la mancata documentazione della notifica del ricorso nei termini previsti dagli artt. 369 e 372 c.p.c.; per tale ragione dichiara il ricorso improcedibile. Nulla viene disposto sulle spese di legittimità, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita. Viene inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma sulla regola della soccombenza e sulla liquidazione delle spese di lite
richiamato dal ricorrente per sostenere che la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni da esplicitare
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicata come norma di deduzione dei motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamata per censurare il vizio motivazionale sulla compensazione delle spese
la Corte lo applica rilevando la mancata documentazione della notifica del ricorso nel termine previsto a pena di improcedibilità
richiamato come termine successivo entro cui avrebbe potuto essere prodotta la documentazione mancante
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Cass. n. 23550/2024
citata come precedente conforme sul rilievo dell'improcedibilità per mancata documentazione della notifica del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorrente deve documentare tempestivamente l'avvenuta notifica del ricorso; la mancata produzione di tale documentazione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., e comunque nel termine successivo di cui all'art. 372 c.p.c., comporta l'improcedibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per un vizio processuale preliminare, la Corte non esamina i motivi di merito o quelli attinenti alle spese di lite.
- In assenza di costituzione dell'intimato, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di legittimità.
- L'obbligo di pagamento dell'ulteriore contributo unificato sorge quando ricorrono i presupposti di legge, anche in caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso.
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