Cassazione Penale, Sentenza n. 12017/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, persona offesa, impugna l'ordinanza di archiviazione del GIP di Benevento (8-9 ottobre 2024) sostenendo che il provvedimento è abnorme e illegittimo perché ha disposto l'archiviazione anche per i reati di cui agli artt. 581 e 612 c.p., nonostante lo stesso Ufficio del Pubblico Ministero avesse già esercitato l'azione penale per tali fattispecie (causa pendente davanti al Giudice di pace di Ariano Irpino, R.G.N.R. n.137/2023). Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 Cost. e 50 c.p.p. (irretrattabilità dell'azione penale) e l'abnormità del provvedimento per avere il GIP accolto la richiesta di archiviazione senza distinguere tra reati per i quali l'azione era già stata esercitata e reati per i quali non lo era.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per abnormità. Ha affermato che l'archiviazione non può essere disposta riguardo a reati per i quali l'azione penale è già stata esercitata, perché ciò violerebbe il principio di irretrattabilità dell'azione penale. Ha osservato inoltre che non rileva la data di iscrizione della notizia di reato ma il momento dell'esercizio dell'azione penale. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui agli artt. 581 e 612 c.p., e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento per il prosieguo.
Norme richiamate
il comma 3 prevede oggi, quale rimedio rispetto all'ordinanza di archiviazione, il reclamo al tribunale per i soli vizi inerenti al mancato rispetto delle regole indicate dai commi 1 e 2
il reclamo al tribunale è limitato a specifici vizi formali/sostanziali, ma non esclude il ricorso per cassazione in presenza di abnormità del provvedimento
richiamata la regola di irretrattabilità dell'azione penale (art. 50, comma 3, c.p.p.)
l'azione penale, una volta esercitata, non può essere retratta mediante archiviazione; il giudice non può accogliere richiesta di archiviazione su reati per i quali il P.M. ha già esercitato l'azione
art. 407-bis cod. proc. pen., comma 1
il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale formulando l'imputazione [...]
la richiesta di archiviazione è l'atto negativo rispetto all'esercizio dell'azione penale e presuppone che l'azione non sia stata esercitata per lo stesso oggetto
art. 112 Cost.
richiamata in quanto principio costituzionale collegato alle garanzie del processo e alla legittimità del procedimento
fatti e reati contestati nell'ordinanza impugnata; la pronuncia annulla l'archiviazione limitatamente a queste imputazioni perché per esse era già stata esercitata l'azione penale
Massime di principio
- Se l'azione penale è già stata esercitata per determinate imputazioni, una successiva richiesta di archiviazione riferita alle stesse imputazioni è inammissibile e il GIP non può accoglierla senza violare il principio di irretrattabilità dell'azione penale (art. 50 c.p.p.)
- Ai fini dell'irretroattività/ne bis in idem rileva il momento dell'esercizio dell'azione penale, non la data di iscrizione della notizia di reato
- Il ricorso per cassazione è ammissibile anche contro ordinanze di archiviazione quando ricorra abnormità del provvedimento (atto che esprime poteri non riconosciuti al giudice o sviamento della funzione giurisdizionale), benché il reclamo al tribunale sia lo strumento ordinario limitato da art. 410-bis
- In presenza di archiviazione erroneamente estesa a reati per i quali è pendente processo, la Corte può annullare senza rinvio la parte viziata e disporre la trasmissione agli uffici competenti per evitare decisioni contrastanti o effetti procedurali illogici
- Nella valutazione dell'ammissibilità della richiesta di archiviazione è necessario verificare separatamente ciascuna imputazione e lo stato effettivo dell'azione penale per ciascuna di esse; il difensore o la parte offesa deve contestare l'archiviazione con motivi volti a dimostrare abnormità o violazione dell'irretrattabilità
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