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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36907/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva autorizzato il detenuto in regime 41‑bis all'acquisto di un lettore CD e di CD musicali tramite impresa di mantenimento. Il Ministero deduceva: (i) inosservanza o erronea applicazione delle norme sull'ordinamento penitenziario (art. 35‑bis, comma 3; art. 41‑bis, comma 2‑quater lett. f; art. 69, comma 6 lett. b) e mancato accertamento dei presupposti per l'intervento del magistrato di sorveglianza; (ii) eccesso di potere per invasione di potestà amministrativa, atteso che la valutazione della fattibilità delle misure di sicurezza e dell'oneroso impiego di risorse compete all'amministrazione penitenziaria.

La decisione

Il giudice di legittimità ha accolto il ricorso del Ministero ritenendo che il Tribunale di Sorveglianza si è discostato dall'orientamento consolidato secondo cui l'amministrazione può legittimamente vietare l'ingresso e l'uso di lettori CD e supporti quando la messa in sicurezza richieda adempimenti inesigibili (apertura, esame e ascolto del materiale) che incidono in termini di risorse umane e materiali sull'organizzazione dell'istituto. La Corte ha richiamato precedenti (tra cui Sez. 1, n. 43484/2021; n. 49723/2022; n. 49280/2022; n. 1306/2023) e ha ritenuto che non fosse sufficiente limitarsi al sigillo SIAE o all'acquisto tramite impresa di mantenimento. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio sia dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza.

Norme richiamate

  • art. 41‑bis ordinamento penitenziario

    Consente l'adozione di misure di regime differenziato finalizzate a impedire comunicazioni illecite; legittima l'amministrazione a limitare l'introduzione di oggetti se la loro gestione può compromettere finalità di sicurezza del regime.

  • art. 69, comma 6, lett. b, ordinamento penitenziario

    Stabilisce i presupposti per l'intervento del magistrato di sorveglianza in caso di inosservanza di disposizioni o regolamenti da parte dell'amministrazione e di grave pregiudizio per i diritti del detenuto; la Corte ricorda che tali presupposti devono essere accertati e non possono essere presunti.

  • art. 35‑bis, comma 3, ordinamento penitenziario

    Riguarda i diritti trattamentali/culturali del detenuto; la Corte evidenzia che tali diritti non sono assoluti e possono essere contemperati con esigenze di sicurezza e organizzazione dell'istituto.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (motivi di impugnazione)

    Norma procedurale richiamata per inquadrare i motivi di ricorso (lett. a per eccesso di potere/competenza, lett. b per violazione di norme sostanziali); utilizzata per la deduzione dell'Avvocatura dello Stato.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1: n. 43484/2021, n. 49723/2022, n. 49280/2022, n. 1306/2023)

    Costituisce indirizzo consolidato secondo cui l'amministrazione può negare l'ingresso e l'uso di dispositivi e supporti digitali quando la messa in sicurezza richieda operazioni onerose e inesigibili (apertura, esame, ascolto) che assorbirebbero risorse e comprometterebbero l'organizzazione dell'istituto.

Massime di principio

  • Il diritto del detenuto ad attività culturali/ricreative (es. ascolto della musica) non è assoluto e può essere limitato per ragioni di sicurezza e organizzazione carceraria in regime 41‑bis.
  • Il Tribunale di Sorveglianza deve verificare concretamente se le misure necessarie a mettere in sicurezza dispositivi/supporti comportino adempimenti inesigibili per l'amministrazione; se sussistono tali oneri, la decisione amministrativa di diniego è legittima.
  • Non è sufficiente che i dispositivi siano sigillati o acquistati tramite impresa di mantenimento: la mera apparenza di sicurezza non esclude la necessità di controlli più approfonditi (apertura, ascolto) che possono risultare onerosi.
  • Il sindacato giurisdizionale non deve sovrapporsi all'autonomia gestionale dell'amministrazione penitenziaria: il giudice può annullare decisioni amministrative solo se mancano i presupposti normativi o vi è un evidente pregiudizio non giustificato dei diritti del detenuto.
  • In situazioni analoghe, l'amministrazione deve documentare la ragionevolezza del diniego (incidenza su risorse, impossibilità pratica di garantire la sicurezza); il detenuto potrà ottenere autorizzazione solo se viene dimostrata la praticabilità delle misure di sicurezza senza oneri inesigibili.

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