Cassazione Penale, Ordinanza n. 20834/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che la condotta contestata sarebbe stata successiva al compimento dell'atto d'ufficio e quindi non idonea a integrare il reato; ha inoltre dedotto l'assenza del dolo, poiché non avrebbe agito con l'intenzione di contrastare l'attività di servizio degli agenti di pubblica sicurezza. Con ulteriore motivo ha lamentato la violazione degli artt. 195 e 507 c.p.p. per il rigetto della richiesta difensiva di integrazione istruttoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, meramente reiterativi di quelli già proposti in appello e, soprattutto, miravano a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorreva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale; la doglianza difensiva era diretta a contestarne la configurabilità in ragione della successione temporale della condotta rispetto all'atto d'ufficio e della mancanza di dolo.
Richiamato dalla difesa in relazione alla richiesta di integrazione istruttoria rigettata.
Richiamato dalla difesa in relazione alla richiesta di integrazione istruttoria rigettata.
Base della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono scrutinabili censure che si risolvano nella mera riproposizione dei motivi di appello senza specifiche critiche alla decisione impugnata.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, pretenda una nuova valutazione del compendio fattuale e probatorio.
- La configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale e la sussistenza del dolo possono essere contestate in sede di merito, ma non possono essere rimesse in discussione in cassazione mediante una diversa lettura dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa del ricorrente, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20701/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20702/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20703/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20709/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20744/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20748/2026 del 05/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →