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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20004/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal rapporto di lavoro dirigenziale di una medico dipendente di un'azienda sanitaria, titolare di incarico professionale di alta specializzazione ai sensi del CCNL della dirigenza medica. La lavoratrice ha chiesto il risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo datoriale di graduare le funzioni dirigenziali e pesare gli incarichi, adempimento necessario per determinare e corrispondere la parte variabile dell'indennità di posizione aziendale. I giudici di merito hanno ritenuto che l'assenza di tali procedure integrasse un inadempimento colpevole e hanno liquidato il danno in misura corrispondente a 100 euro mensili per il periodo 1.4.2009-31.12.2012, nei limiti della prescrizione. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c. e all'art. 50 del CCNL, sostenendo che non vi fosse inadempimento risarcibile perché le somme non corrisposte confluiscono nel fondo per la retribuzione di risultato e vengono comunque distribuite pro quota anche al personale che non percepisce la parte variabile dell'indennità di posizione; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia su fatti impeditivi, modificativi o estintivi dedotti in comparsa, tra cui l'accettazione della struttura retributiva nel contratto individuale e la giustificazione normativa della liquidazione della voce separata solo dal 2013.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo della ricorrente alla luce dell'orientamento secondo cui, nel sistema dell'art. 50, comma 5, del CCNL della dirigenza sanitaria, la mancata erogazione della retribuzione di posizione che liberi risorse nel fondo determina una compensazione tra danno e vantaggio: il pregiudizio per la mancata corresponsione della parte variabile dell'indennità di posizione e il maggior importo percepito a titolo di retribuzione di risultato sono effetti contrapposti e immediati della medesima omissione datoriale. La Corte ha quindi ritenuto necessario verificare in concreto se, per effetto di tale meccanismo compensativo, la dirigente avesse comunque percepito somme equivalenti, a titolo di posizione variabile o di risultato, così da escludere o ridurre il danno risarcibile. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la distribuzione dell'onere della prova e per sostenere che i fatti impeditivi o estintivi del diritto azionato avrebbero dovuto essere considerati dal giudice di merito

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in relazione alla responsabilità contrattuale per inadempimento del datore di lavoro pubblico

  • art. 50 CCNL Area dirigenza sanitaria

    la mancata erogazione della retribuzione di posizione da cui derivino economie nel fondo comporta l'imputazione di tali importi alla retribuzione di risultato da corrispondersi nello stesso anno, con conseguente rilevanza del meccanismo compensativo nel valutare l'esistenza del danno

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare l'omessa pronuncia del giudice di merito su fatti impeditivi, modificativi o estintivi allegati dalla parte convenuta

  • art. 27, lett. C, comma 1, CCNL per la dirigenza medica

    indicato quale base contrattuale dell'incarico professionale di alta specializzazione della dirigente medica

Massime di principio

  • Quando la disciplina collettiva collega la mancata erogazione di una componente retributiva alla redistribuzione delle relative risorse su altra voce del trattamento economico, il giudice deve verificare se il preteso danno sia effettivamente rimasto a carico del creditore o sia stato neutralizzato da un vantaggio conseguente al medesimo inadempimento.
  • Ai fini della responsabilità contrattuale, il danno risarcibile non può essere affermato in astratto per la sola omissione datoriale, ma richiede l'accertamento concreto dell'effettiva perdita economica al netto di eventuali compensazioni immediate e dirette previste dal sistema retributivo.
  • La sussistenza di un meccanismo di compensazione tra voce retributiva non corrisposta e diversa voce incrementata per effetto della stessa omissione esige una verifica puntuale delle somme effettivamente percepite dal lavoratore, indipendentemente dalla diversa denominazione o funzione delle singole componenti retributive.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRInadempimentoMandato
RamiLavoroObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damno

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