Cassazione Penale, Sentenza n. 15602/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione della riduzione della pena operata dal Tribunale di Gorizia con motivazione di inosservanza o errata applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.: il giudice, pur trattandosi di una fattispecie contravvenzionale, ha ridotto la pena di un terzo anziché della metà. Il ricorso è fondato su art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (erronea applicazione della norma).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha constatato l'errore di diritto del Tribunale che aveva applicato una riduzione di un terzo invece della metà prevista per le contravvenzioni dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato che l'errore non è emendabile ai sensi dell'art. 619, comma 2, ma merita annullamento senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l) e 621 cod. proc. pen. e ha rideterminato direttamente la pena: dalla pena base (anno 1 e mesi 3 di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda) è stata applicata la diminuzione della metà, fissando la pena definitiva in mesi 7 e giorni 15 di arresto ed euro 600,00 di ammenda per ciascun imputato (anziché mesi 10 e euro 800,00 come già erroneamente inflitto).
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110
Norma sostanziale che definisce la fattispecie contravvenzionale contestata agli imputati (ricadente nel novero delle contravvenzioni).
art. 438 e ss. cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate in relazione alla pronuncia di condanna nel rito abbreviato (la sentenza del Tribunale è stata resa ex art. 438 e ss.).
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento di impugnazione per la cassazione invocato dai ricorrenti: si riferisce all'errore di diritto (inosservanza o errata applicazione di norme) come motivo di ricorso.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La norma stabilisce la misura della diminuzione della pena per il rito abbreviato: se si procede per una contravvenzione la pena è diminuita della metà (mentre per un delitto la diminuzione è di un terzo). La Corte ha applicato questa lettura corretta alla fattispecie.
art. 619, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata per evidenziare che l'errore di diritto compiuto dal giudice non è suscettibile di rettifica con i rimedi di cui all'art. 619, comma 2 (mancanza di emendabilità formale), rendendo necessario l'intervento in cassazione.
art. 620, comma 1, lett. l) e art. 621 cod. proc. pen.
Norme che consentono alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e, se del caso, procedere alla rideterminazione della pena in caso di vizio valutabile in sede di legittimità; qui utilizzate per annullare la sentenza impugnata senza rinvio e rideterminare direttamente la pena.
Massime di principio
- Per il rito abbreviato, la diminuzione della pena prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. dipende dalla natura del reato: per le contravvenzioni la pena va diminuita della metà; per i delitti la diminuzione è di un terzo. Verificare sempre la qualificazione (contravvenzione vs delitto) prima di calcolare la riduzione.
- Un errore di diritto nella determinazione della misura della riduzione della pena non è sempre emendabile con semplici riti correttivi (art. 619, comma 2); può rendere necessario il ricorso per cassazione e, se fondato, l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena da parte della Corte.
- Se la sentenza indica una pena base e applica una riduzione errata, la Corte di Cassazione può, quando ricorrono i presupposti, annullare senza rinvio e ricalcolare la pena finale secondo il corretto parametro normativo (art. 620 e 621).
- In cassazione la censura per inosservanza o errata applicazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) è lo strumento appropriato per contestare la errata determinazione della diminuzione della pena.
- Quando la parte pubblica (Procura) rileva l'errore e richiede rettifica, ciò può facilitare l'intervento della Corte, ma la decisione finale resta vincolata all'interpretazione di legge e ai limiti di emendabilità previsti dal codice.
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