Cassazione Penale, Sentenza n. 10599/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su sette motivi: 1-2) contestazione della valutazione degli indizi (presunta mancanza di gravità, precisione e concordanza); 3) censura sulla valutazione dell'elemento psicologico (dolo eventuale) ai sensi dell'art.125 c.p.p.; 4-5) doglianza sulla esclusione della "colpa cosciente" e sulla corretta applicazione degli artt.42,43,575,589 c.p.; 6) eccezione di prescrizione del reato di porto/detenzione illegale di arma (artt.4 e 7 legge 1.895/67); 7) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi attinenti alla travisazione degli indizi e alla loro valutazione generale, ma ha accolto i motivi relativi all'elemento soggettivo (dolo eventuale vs colpa) per carenza motivazionale e ha dichiarato prescritti gli artt.4 e 7 della legge 1.895/67; perciò ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente al profilo soggettivo e ha assorbito la censura sulle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: 1) rigettato i rilievi che miravano a una diversa valutazione del materiale indiziario, confermando la responsabilità in linea di massima; 2) accolto i motivi terzo, quarto e quinto sulla carenza di motivazione circa il dolo eventuale e, perciò, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'elemento soggettivo (nuovo giudizio sul profilo della volontà/accettazione dell'evento); 3) dichiarato intervenuta la prescrizione del reato di porto/detenzione illegale di arma (artt.4 e 7 legge 1.895/67) e quindi annullato senza rinvio tale capo d'imputazione; 4) ha assorbito la censura sulle circostanze attenuanti generiche; 5) ha respinto il ricorso per il resto, quindi le condanne residue (omicidio con dolo eventuale come precedentemente motivato dai giudici di merito) rimangono per ora in piedi salvo riesame sul profilo soggettivo in sede di rinvio.
Norme richiamate
Disciplina i criteri di valutazione dell'indizio (gravità, precisione e concordanza); la decisione ha richiamato il doppio momento valutativo: analisi dei singoli indizi e valutazione unitaria complessiva
art.606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)
Limiti e ragioni di impugnazione in cassazione relative a violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha valutato la rilevanza dei vizi denunziati secondo i limiti del sindacato di legittimità
Riferito nel ricorso in relazione alla contestazione sulla motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione sulla conoscenza della posizione della vittima
Norme sul dolo e sulla colpa e sui delitti di omicidio; sono state richiamate per distinguere dolo eventuale da colpa cosciente e per valutare la qualificazione soggettiva dell'azione
Sez. U. n.38343/2014 (richiamata)
Giurisprudenza di legittimità che disciplina i criteri per accertare il dolo eventuale (indicatori quali personalità dell'agente, ripetizione dell'azione, probabilità dell'evento, consapevolezza della posizione della vittima); la Corte ha applicato tali criteri e ritenuto la motivazione della Corte d'appello carente sotto questo profilo
art.533 c.p. (richiamato come principio di oltre ogni ragionevole dubbio)
Richiamato in relazione allo standard probatorio per la condanna: la sentenza impugnata è stata valutata alla luce della regola che impone la prova oltre ogni ragionevole dubbio
Legge 1.895/67, artt. 2, 4 e 7
Norme in materia di armi e munizioni (illecita detenzione/porto); la Corte ha dichiarato prescritti i reati contestati ai sensi di tali articoli
Massime di principio
- La prova indiziaria va valutata in due fasi: analisi qualitativa di ciascun indizio (gravità, precisione, concordanza) e valutazione complessiva che ne risolva le ambiguità; non è consentito ricostruire ex novo il merito in cassazione
- La Corte di Cassazione sindaca la logicità e la congruenza della motivazione, non la valutazione discrezionale del credito che il giudice di merito attribuisce ai singoli elementi probatori, salvo macroscopiche incoerenze
- Per qualificare il dolo eventuale è necessaria motivazione puntuale che dimostri la consapevolezza dell'agente circa la specifica posizione della vittima e l'adesione psicologica all'evento lesivo; la generica conoscenza che la vittima sia "da qualche parte" non è sufficiente
- In presenza di carenze motivazionali sulla qualificazione soggettiva del reato la Cassazione può annullare con rinvio solo su quel profilo lasciando ferme le rimanenti valutazioni probatorie formalmente corrette
- La prescrizione va calcolata tenendo conto delle sospensioni processuali e, quando intervenuta successivamente al giudicato impugnato, la Cassazione può dichiararla e annullare senza rinvio il capo d'imputazione prescritto
- Le contestazioni relative all'omessa concessione di attenuanti generiche possono rimanere assorbite se la Cassazione annulla per altro profilo (es. elemento soggettivo) che rende non più decisiva la questione delle attenuanti
- In casi con forte materiale indiziario, la difesa dovrebbe focalizzare i motivi di cassazione su vizi di motivazione strutturali e sulla qualificazione soggettiva piuttosto che su mera riconsiderazione del peso degli elementi probatori
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