Cassazione Penale, Sentenza n. 8756/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per incendio boschivo. Il ricorrente denunciava: 1) omessa valutazione di numerosi elementi di prova (vizio di motivazione); 2) mancato scrutinio e travisamento della prova relativamente alla deposizione della teste Milena Almendras che avrebbe confermato la versione difensiva e lo stato di necessità; 3) mancata assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p. per insufficienza della prova (non provata la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio); 4) omissione nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., nonostante l'assenza di precedenti, la parametrizzazione al minimo edittale in primo grado, la condotta processuale e l'attività di bonifica svolta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi ritenendoli infondati: ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che ha fondato la condanna su un quadro indiziario coerente (natura dolosa dell'incendio, presenza del ricorrente sul luogo subito dopo l'innesco, fuga, movente legato all'attività venatoria e dichiarazioni di testimoni). Ha però accolto il quarto motivo: la Corte ha constatato che la Corte d'appello non ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche richieste in appello, né ha esaminato i specifici elementi indicati dalla difesa; pertanto ha annullato la sentenza limitatamente a quel punto e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sulla riconoscibilità delle attenuanti generiche. Per il resto la condanna (reato di incendio boschivo, pena ricondotta in sede di giudizio abbreviato con diminuzione del rito a due anni e otto mesi di reclusione) è stata confermata.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa per sostenere l'assoluzione per insufficienza della prova; la Corte di Cassazione ricorda che l'accertamento in fatto dei giudici di merito è vincolante salvo vizio di motivazione e che il dubbio utile a prospettare un'ipotesi alternativa deve essere "ragionevole" e sostenuto da elementi logici, non meramente congetturale.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello doveva confrontarsi esplicitamente con la richiesta difensiva e motivare il rigetto o l'attribuzione; l'omissione motivazionale su questo punto ha giustificato l'annullamento parziale e il rinvio.
Norma sulle dichiarazioni rese da persona informata sui fatti: la Corte precisa che la presunta violazione di tale norma rileva in cassazione solo se produce una mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., e non come mero confronto diretto con il materiale probatorio.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Individua i limiti di sindacato in cassazione sulla motivazione: solo vizi consistenti in mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione possono consentire annullamento; pertanto censure che chiedono diversa valutazione di merito sono inammissibili.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze; la Corte ricorda che la concessione od il diniego delle attenuanti generiche deve essere confrontato con i criteri di cui a questa norma e richiede motivazione esplicita se la parte ha formulato una richiesta specifica.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è legittima se il giudice richiama atti motivati congrui, dimostra di averli valutati e gli atti sono conoscibili dalle parti; il giudice d'appello può validamente rinviare alla motivazione del primo grado purché dia risposte coerenti alle doglianze.
- La valutazione basata su un quadro indiziario è ammissibile: l'accusa può prevalere anche senza prova diretta se gli indizi, presi nel loro complesso, escludono ipotesi alternative ragionevoli e non congetturali.
- Le censure che si limitano a proporre una diversa interpretazione delle stesse risultanze processuali sono, di norma, inammissibili in Cassazione salvo comprovati vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità).
- La presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. (valutazione di dichiarazioni di parti o persone informate) rileva in sede di legittimità solo se dal testo della sentenza emerge il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e).
- La concessione o meno delle attenuanti generiche è giudizio di fatto riservato al giudice, ma se l'imputato in appello formula una richiesta specifica con riferimento a fatti idonei, il giudice deve confrontarsi esplicitamente con quegli elementi; l'omessa motivazione su tale richiesta può giustificare annullamento con rinvio.
- Il giudice d'appello non è obbligato a rispondere ad ogni argomentazione difensiva, ma deve indicare le ragioni decisive della propria decisione e dimostrare di aver preso in considerazione i fatti rilevanti.
- Se la Corte di legittimità annulla limitatamente a un punto (ad es. mancata valutazione delle attenuanti), il resto della sentenza di condanna può rimanere efficace e la causa viene rinviata per il solo esame omesso.
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