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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51059/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Genova del 28/06/2023 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) e plurimi reati di detenzione a fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/90). Il difensore ha contestato la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, deducendo che fatti più recenti e diversa misura applicata in altro procedimento (Tribunale di La Spezia) avrebbero attenuato il pericolo di reiterazione, non essendovi violazioni delle prescrizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari alla luce della gravità e della sistematicità delle condotte contestate, del ruolo di "uomo di fiducia" svolto da De Masi, dell'utilizzo di telefoni criptati, della pluralità e dei quantitativi delle detenzioni finalizzate alla cessione e dell'assenza di stabile attività lavorativa. Ha ritenuto irrilevanti, ai fini del riesame, le valutazioni divergenti adottate in altro procedimento relative a fatti diversi (arresto in flagranza del 3/8/2022) e ha richiamato il principio per cui il pericolo di reiterazione può essere desunto da modalità di condotta anche se risalenti nel tempo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74

    art. 74, commi 1-2-4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il reato associativo connesso al traffico di stupefacenti giustifica, secondo la giurisprudenza richiamata, una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; il giudice deve comunque motivare sull'attualità delle esigenze quando intervenga un significativo intervallo temporale fra fatti e misura

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90

    I delitti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti costituiscono i "reati fine" dell'associazione e, per la loro gravità e ripetitività, contribuiscono a fondare il pericolo di reiterazione e la necessità di misure cautelari rigorose

  • Codice di procedura penale - art. 275

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Per i reati di cui all'art. 275, comma 3, esiste una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere; tuttavia il giudice deve motivare specificamente quando il tempo intercorso tra i fatti e la misura sia considerevole

  • Codice di procedura penale - art. 274

    art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Consente di desumere il pericolo di reiterazione anche dalle modalità delle condotte contestate, indipendentemente dalla loro collocazione temporale, quando queste denotino una concreta attitudine a proseguire l'attività criminale

  • Norme richiamate nel procedimento precedente

    art. 73, comma 4; art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90; art. 23, comma 4, L. 18 aprile 1975, n. 110; art. 648 c.p.; leggi correlate

    Norme relative a specifici illeciti di detenzione, porto e ricettazione/associazioni connesse ad armi e stupefacenti; nel contesto valutativo il giudice del riesame ha considerato tali fatti (emergenti in diverso procedimento) come indicatori della 'caratura criminale' dell'indagato, ma non decisivi per sovvertire la valutazione cautelare relativa ai fatti oggetto del procedimento impugnato

Massime di principio

  • La custodia cautelare può essere convalidata anche se i fatti contestati sono anteriori all'adozione della misura, quando la motivazione dimostri l'attualità del pericolo di reiterazione desumibile da ruoli, modalità operative e sistematicità delle condotte
  • La sussistenza di una presunzione relativa per i reati associativi (art. 275, comma 3 c.p.p.) impone al giudice un'onere motivazionale puntuale se intercorre un notevole lasso di tempo tra fatti e misura, ma non impedisce l'applicazione della custodia se emergono elementi concreti di pericolo
  • Valutazioni favorevoli operate in altro procedimento a fronte di fatti diversi non obbligano il giudice del riesame a modificare la valutazione cautelare se gli elementi probatori specifici del procedimento attuale indicano diversamente
  • L'uso di strumenti per eludere le indagini (es. telefoni criptati), la funzione di fiduciario nell'organizzazione criminale, la pluralità e l'entità delle detenzioni a fini di cessione e l'assenza di stabile attività lecita sono elementi che rafforzano il giudizio di pericolosità e giustificano misure custodiali maggiori
  • La Corte di cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento fattuale a quello del giudice del merito cautelare; il sindacato è limitato a verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione

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