Cassazione Civile, Ordinanza n. 31209/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una pluralità di intimazioni di pagamento. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso; l'Agenzia delle Entrate aveva poi proposto appello e la CTR, sulla base della documentazione prodotta in appello, aveva ritenuto rituale la notifica di tutti gli atti, valorizzando anche gli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle di pagamento. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. e dell'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, contestando la valenza probatoria della documentazione prodotta e sostenendo che non dimostrasse la regolarità delle notifiche, anche in relazione sia agli atti presupposti sia all'atto impugnato; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., assumendo che l'atto di appello fosse stato notificato solo al contribuente e all'Agente della riscossione, ma non anche al Comune e alla Regione, parti del giudizio di primo grado, con conseguente mancata integrazione del contraddittorio e nullità del giudizio di appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Ha affermato che, nel processo tributario, quando ricorre un litisconsorzio processuale che rende inscindibili le cause, l'impugnazione proposta senza notificazione a tutte le parti del primo grado non determina l'inammissibilità dell'appello, ma impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti delle parti pretermessa. La mancata integrazione comporta la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo conclude, nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione. Poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto anche nei confronti dell'ente creditore, del Comune e della Regione, la sentenza di appello è stata cassata e il giudizio di secondo grado dichiarato nullo, con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione per il riesame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
La Corte richiama i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente, ma la decisione si fonda sulla nullità processuale derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio in appello.
È invocato dal ricorrente per contestare il valore probatorio della documentazione prodotta in appello, ma il relativo motivo viene assorbito.
Si applica anche al litisconsorzio processuale in fase di gravame: se l'impugnazione non è notificata a tutte le parti del primo grado, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio; in difetto, il giudizio di appello e la sentenza sono nulli.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa notifica dell'appello a una delle parti del giudizio di primo grado, quando le cause siano inscindibili per litisconsorzio processuale, non comporta l'inammissibilità del gravame ma la necessità di integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
- La disciplina dell'integrazione del contraddittorio in appello opera anche quando il litisconsorzio non discenda da un vincolo sostanziale, ma dalla necessità di evitare giudicati contrastanti tra le parti già presenti nel primo grado.
- La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado determina nullità dell'intero procedimento di appello e della sentenza che lo conclude, nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
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