Cassazione Civile, Ordinanza n. 27845/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di locazione di immobili siti in Milano stipulati tra una società conduttrice e una società locatrice. La banca ricorrente aveva prestato fideiussioni a garanzia delle obbligazioni di pagamento del canone della conduttrice. A seguito dell’inadempimento, la locatrice ha agito in giudizio anche nei confronti della banca per escutere la garanzia. Il Tribunale aveva respinto la domanda nei confronti della banca; in appello la decisione è stata riformata e la banca è stata condannata in solido con la conduttrice al pagamento di euro 77.100,00 oltre accessori e spese. In cassazione la banca ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto valide fideiussioni che la banca assumeva ormai inefficaci per scadenza; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere condannato la banca senza rituale domanda, sostenendo che l’escussione della garanzia fosse stata fatta valere solo in appello mediante richiamo alla citazione introduttiva, e non prima; (3) violazione di legge per avere la Corte d’appello pronunciato su una questione di fatto coperta da giudicato perché non appellata. La Cassazione ha però rilevato che il ricorso non consentiva alcuna verifica sulla fondatezza delle censure, perché non riportava né riassumeva con precisione il contenuto delle fideiussioni, della citazione di primo grado e dell’atto di appello, né li localizzava nel fascicolo, con conseguente difetto dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo non autosufficiente, perché mancava la trascrizione o un’adeguata sintesi degli atti e documenti decisivi su cui si fondavano le doglianze, oltre alla necessaria localizzazione degli stessi nel ricorso. Di conseguenza non è stato possibile controllare la reale esistenza della scadenza delle fideiussioni, la novità della domanda in appello o l’asserita ultrapetizione/violazione del giudicato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti e la specifica indicazione, con trascrizione o adeguata sintesi, degli atti e documenti su cui si fonda, oltre alla loro localizzazione nel fascicolo; in difetto il ricorso è inammissibile.
La doglianza di ultrapetizione è dedotta come motivo di ricorso, ma la Corte non la esamina nel merito per difetto di autosufficienza del ricorso.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure presuppongono la verifica di atti o documenti decisivi che non siano stati trascritti, riassunti con precisione e puntualmente localizzati nel fascicolo, perché il controllo di legittimità non può supplire alle carenze di autosufficienza del ricorso.
- Chi deduce l’inefficacia o la scadenza di una fideiussione, la novità della domanda o l’esistenza di un giudicato deve porre la Corte in condizione di verificare direttamente i testi degli atti rilevanti; in mancanza, la doglianza resta non scrutinabile.
- La deduzione di errori processuali o di ultrapetizione non può essere esaminata quando il ricorso non consenta di ricostruire con esattezza il contenuto degli atti processuali sui quali l’asserzione si fonda.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la soccombenza della ricorrente quanto alle spese e legittima, ricorrendone i presupposti, l’applicazione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
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