Cassazione Penale, Ordinanza n. 19834/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il detenuto, condannato all'ergastolo e sottoposto al regime di semilibertà, ha impugnato il decreto del giudice di sorveglianza che gli aveva negato la licenza premio. La difesa ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 57 ord. pen. e 111 Cost., oltre a vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che il provvedimento sarebbe stato insufficiente o illogico nel negare il beneficio richiesto. In ricorso si è valorizzata anche la situazione personale e l'età avanzata dei familiari che il condannato avrebbe voluto incontrare a Partinico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà censure di merito, non consentite in sede di legittimità, e comunque manifestamente infondate perché il decreto impugnato conteneva una motivazione completa e logica: il giudice di sorveglianza aveva richiamato i pareri negativi della DDA di Palermo e della DNA e aveva considerato che i precedenti permessi premio erano stati fruiti sempre a Napoli, cioè nella stessa area in cui il detenuto era già in semilibertà, misura concessa con la previsione di evitare collegamenti con l'associazione di appartenenza. La Corte ha inoltre osservato che i riferimenti all'età e alle condizioni personali del condannato e dei familiari non offrivano elementi decisivi per imporre lo spostamento a Partinico. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa come norma asseritamente violata; la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma, limitandosi a ritenere infondata la doglianza.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione al vizio di motivazione; la Corte ritiene che il provvedimento impugnato sia invece adeguatamente motivato.
È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano a una nuova valutazione del merito quando la doglianza, pur formalmente veicolata come vizio di motivazione o violazione di legge, investe apprezzamenti fattuali riservati al giudice di merito o di sorveglianza.
- Il provvedimento che nega una licenza premio è adeguatamente motivato se dà conto, in modo logico e non apparente, dei pareri degli organi competenti e delle ragioni di sicurezza o di prevenzione dei collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza.
- La valutazione sulla concessione di benefici penitenziari può legittimamente valorizzare la coerenza territoriale tra il luogo di fruizione del beneficio e quello in cui il detenuto già espia la misura alternativa, quando tale scelta sia funzionale a evitare contatti con ambienti esterni pericolosi.
- Elementi personali del condannato o dei familiari, come l'età avanzata o le condizioni soggettive, non sono decisivi se non sono accompagnati da argomenti specifici idonei a dimostrare l'indispensabilità della fruizione del beneficio in un determinato luogo.
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