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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17431/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cremona del 22/03/2024 con due censure: (1) errata esclusione della recidiva specifica ai sensi dell'art. 99 c.p., poiché il Tribunale avrebbe ritenuto che l'imputata non avesse precedenti condanne, mentre il certificato penale riportava due pronunce pregresse (una assoluzione ai sensi dell'art. 131‑bis del 2019 e una condanna irrevocabile del 2023 per indebito ottenimento del reddito di cittadinanza); (2) errata concessione della sospensione condizionale della pena (artt. 163 e 164 c.p.), perché motivata sulla presunta incensuratezza dell'imputata, contraddetta invece dalle pronunce pregresse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alle questioni della recidiva e della sospensione condizionale della pena. Ha rilevato che il Tribunale di Cremona non aveva considerato due sentenze riportate nel certificato penale (assoluzione 18/04/2019 ai sensi dell'art. 131‑bis e condanna irrevocabile del 17/02/2023 divenuta definitiva il 20/05/2023). Ne deriva che l'esclusione della recidiva e la concessione della sospensione condizionale sono viziati da errore di fatto/valutazione e devono essere riesaminati. La sentenza impugnata è annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia, esclusivamente sui punti relativi alla recidiva e alla sospensione condizionale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudice di merito deve sempre prendere in esame il certificato del casellario e motivare espressamente se ritiene che precedenti pronunce rilevanti non incidano sulla recidiva o sui benefici; l'errata omissione comporta vizio della decisione.
  • La presenza di una precedente condanna irrevocabile, anche se con pena sospesa, può giustificare il riconoscimento della recidiva specifica ai sensi dell'art. 99 c.p.; occorre valutare cumulativamente le pronunce pregresse.
  • La sospensione condizionale della pena (art. 163 e 164 c.p.) non va concessa automaticamente in presenza di pregresse pronunce; il giudice deve verificare le condizioni ostative e considerare benefici già eventualmente concessi in passato.
  • Un'assoluzione ai sensi dell'art. 131‑bis, pur non essendo una condanna, resta annotata e va valutata dal giudice quanto al suo impatto sul quadro complessivo degli antecedenti.
  • Se la Cassazione annulla con rinvio per vizi relativi alla recidiva o a benefici penali, la nuova valutazione deve essere svolta dal giudice d'appello competente indicato ex art. 569 c.p.p.

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