Cassazione Penale, Sentenza n. 17431/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cremona del 22/03/2024 con due censure: (1) errata esclusione della recidiva specifica ai sensi dell'art. 99 c.p., poiché il Tribunale avrebbe ritenuto che l'imputata non avesse precedenti condanne, mentre il certificato penale riportava due pronunce pregresse (una assoluzione ai sensi dell'art. 131‑bis del 2019 e una condanna irrevocabile del 2023 per indebito ottenimento del reddito di cittadinanza); (2) errata concessione della sospensione condizionale della pena (artt. 163 e 164 c.p.), perché motivata sulla presunta incensuratezza dell'imputata, contraddetta invece dalle pronunce pregresse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alle questioni della recidiva e della sospensione condizionale della pena. Ha rilevato che il Tribunale di Cremona non aveva considerato due sentenze riportate nel certificato penale (assoluzione 18/04/2019 ai sensi dell'art. 131‑bis e condanna irrevocabile del 17/02/2023 divenuta definitiva il 20/05/2023). Ne deriva che l'esclusione della recidiva e la concessione della sospensione condizionale sono viziati da errore di fatto/valutazione e devono essere riesaminati. La sentenza impugnata è annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia, esclusivamente sui punti relativi alla recidiva e alla sospensione condizionale.
Norme richiamate
La Corte ritiene che, dato il certificato penale che riporta una precedente condanna irrevocabile, il giudice di merito deve riesaminare se ricorrano i presupposti per il riconoscimento della recidiva specifica.
art. 163 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)
La concessione del beneficio presuppone lo stato di 'incensuratezza' o condizioni che non risultino incompatibili con il beneficio; la presenza di pregresse pronunce nel casellario impone una nuova valutazione della legittimità della sospensione condizionale.
art. 164 cod. pen. (divieto di concessione in presenza di determinate condizioni)
Collegata all'art. 163: l'art. 164 individua ipotesi ostative alla sospensione; il giudice deve verificare se sussistano tali ostacoli in presenza di precedenti condanne o di benefici già concessi.
art. 131‑bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 131‑bis è annotata nel certificato penale; la sua presenza deve essere valutata dal giudice del rinvio quanto al suo rilievo rispetto alla recidiva e ai benefici penali.
art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (competenza del giudice del rinvio)
Essendo il ricorso proposto dal Procuratore Generale (impugnazione per 'saltum'), la sentenza annullata con rinvio deve essere riesaminata dal giudice competente per l'appello, individuato nella Corte d'Appello di Brescia.
artt. 56, 110, 624, 625 n.2 e n.7 cod. pen. (delitti contestati nella sentenza di merito)
Articoli invocati nella pronuncia di merito per la qualificazione del reato (delitti contro il patrimonio e circostanze aggravanti); restano in piedi per il giudice del rinvio salvo diversa valutazione conseguente al riconoscimento o meno della recidiva e alla revisione del beneficio della sospensione.
Massime di principio
- Il giudice di merito deve sempre prendere in esame il certificato del casellario e motivare espressamente se ritiene che precedenti pronunce rilevanti non incidano sulla recidiva o sui benefici; l'errata omissione comporta vizio della decisione.
- La presenza di una precedente condanna irrevocabile, anche se con pena sospesa, può giustificare il riconoscimento della recidiva specifica ai sensi dell'art. 99 c.p.; occorre valutare cumulativamente le pronunce pregresse.
- La sospensione condizionale della pena (art. 163 e 164 c.p.) non va concessa automaticamente in presenza di pregresse pronunce; il giudice deve verificare le condizioni ostative e considerare benefici già eventualmente concessi in passato.
- Un'assoluzione ai sensi dell'art. 131‑bis, pur non essendo una condanna, resta annotata e va valutata dal giudice quanto al suo impatto sul quadro complessivo degli antecedenti.
- Se la Cassazione annulla con rinvio per vizi relativi alla recidiva o a benefici penali, la nuova valutazione deve essere svolta dal giudice d'appello competente indicato ex art. 569 c.p.p.
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