Cassazione Penale, Sentenza n. 33164/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato la misura cautelare in carcere (poi sostituita con arresti domiciliari) per i reati di rapina, lesioni e sequestro di persona. Il difensore deduceva: (i) vizio di qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che l'aggressione fosse finalizzata al recupero di un bene previamente sottratto e dovesse integrarne l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni anziché la rapina; (ii) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione nella valutazione del pericolo di reiterazione e nella mancata adeguata considerazione di misure meno afflittive, nonostante l'incensuratezza del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo rilievo, ha ritenuto manifestamente infondata la qualificazione alternativa: per integrare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorreva che il ricorrente vantasse un diritto tutelabile in giudizio e che la violenza fosse diretta contro il soggetto che doveva adempiere, elementi non ricostruiti (Musumeci non era titolare di alcun diritto sulla somma e sul cellulare). Sul secondo rilievo, la Cassazione ha escluso l'ammissibilità della doglianza perché essa richiedeva una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità e perché il Tribunale aveva comunque riconosciuto il pericolo di inquinamento probatorio; inoltre la contestazione circa l'idoneità della misura è divenuta priva di interesse dato che i domiciliari erano stati nel frattempo concessi. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione della fattispecie; la Corte non ha ritenuto fondata l'argomentazione difensiva basata su tale norma, confermando la qualificazione per rapina e reati connessi.
Citato dal ricorrente tra le norme violate; la Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e non ammissibili in sede di legittimità.
Riferimento normativo indicato nella deduzione sulla qualificazione del fatto (reati contestati); la Corte ha confermato la sussistenza degli indici di colpevolezza per i reati accusati.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio ecc.). La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a tali esigenze per motivare la misura e ha osservato che contestare una sola esigenza è inutile quando il Tribunale ha fondato la misura anche su un'altra non contestata (in questo caso il pericolo di inquinamento probatorio).
Collegata all'art. 274 sulla scelta della misura; la Corte ha ritenuto insussistente l'interesse alla censura delle misure meno afflittive dato che la cautela meno gravosa era stata già concessa.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La qualificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni è ammissibile solo se sussistono un diritto azionabile in giudizio, la violenza diretta verso il soggetto tenuto a soddisfarlo e l'elemento soggettivo corrispondente; in sua assenza la condotta può integrare reati più gravi (es. rapina).
- In sede di Cassazione non è possibile una rivalutazione globale della prova atta a contrastare la valutazione del giudice di merito sul pericolo di reiterazione; le censure che richiedono tale nuova valutazione sono spesso inammissibili.
- Se il giudice del riesame fonda la custodia cautelare su più esigenze cautelari e il ricorrente contesta solo una di esse, la censura è priva di interesse quando una delle esigenze riconosciute rimane incontestata (la vittoria su una non comporterebbe la revoca della misura).
- La mancanza di interesse sopravviene se la misura meno afflittiva invocata è stata nel frattempo concessa: il ricorso relativo all'idoneità della misura perde efficacia e può essere dichiarato inammissibile.
- I ricorsi manifestamente infondati o irrimediabilmente inammissibili possono comportare sanzioni economiche (spese e ammende) a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi prudente valutare la fondatezza delle doglianze prima di impugnare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32936/2025 del 07/10/2025
- Sentenza penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32938/2025 del 07/10/2025
- Sentenza penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32939/2025 del 07/10/2025
- Sentenza penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32940/2025 del 07/10/2025
- Sentenza penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32941/2025 del 07/10/2025
- Sentenza penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32942/2025 del 07/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →