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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 241/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP nei confronti di De Fazio per accessi abusivi al sistema informatico INPS e per corruzione. Si articolava in due motivi: 1) censura della qualificazione indiziaria del fatto di corruzione (capo 3), contestando la ricostruzione secondo cui i 2.000 euro ricevuti da Quaglio sarebbero stati corrispettivo per gli accessi abusivi, e offrendo una ricostruzione alternativa (denaro derivante da prelievi e restituzioni familiari) da ritenere incompatibile con la ricostruzione del Tribunale; 2) vizio di proporzionalità nella scelta della misura cautelare (arresti domiciliari), sostenendo che i bisogni cautelari potevano essere soddisfatti con misure meno afflittive, in particolare misure interdittive come la sospensione dal servizio ex art. 289 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché in pratica chiedeva una rivalutazione di fatti e prove (questione rimessa al giudice di merito) e ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato il quadro indiziario fondato soprattutto sulle conversazioni intercettate, sulle annotazioni e sulla tempistica del versamento dei 2.000 euro. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha riscontrato che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente valutato la possibilità di adottare misure meno afflittive (in particolare la sospensione dal servizio) per prevenire la reiterazione del reato, limitandosi a formule generiche. Di conseguenza la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione e scelta della misura cautelare e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame conforme al principio di proporzionalità.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma procedurale relativa al riesame delle misure cautelari; indica il giudice competente e le modalità di impugnazione del provvedimento cautelare

  • art. 274 c.p.p.

    Elenca i bisogni cautelari (garanzia di applicazione della pena, incolumità pubblica, inquinamento probatorio, reiterazione) che giustificano la misura; la Corte ricorda che la scelta della misura deve rispettare il criterio di proporzionalità rispetto a tali bisogni

  • art. 289 c.p.p.

    Prevede misure interdittive (es. sospensione dall'esercizio di pubbliche funzioni) utili, specie per pubblici ufficiali, a contenere il rischio di reiterazione senza ricorrere a misure custodiali

  • art. 615-ter c.p.

    Delitto di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico; nella fattispecie elemento centrale per gli addebiti relativi agli accessi al sistema INPS

  • art. 319 c.p.

    Norma sul reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; la Corte ha ritenuto che, a livello indiziario, gli elementi potevano sostenere l'accusa

  • art. 321 c.p.

    Norma sulla corruzione per un atto del pubblico ufficiale; richiamata nell'ambito delle imputazioni contestate

  • artt. 121 e 125 c.p.p., articoli 24 e 111 Cost.

    Richiamati dalla difesa nella doglianza di violazione di legge e di diritti di difesa; la Corte ha valutato limiti di ammissibilità delle questioni che richiedono rivalutazione fattuale vs. questioni di diritto

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari è teso a verificare congruenza e logicità della motivazione sugli indizi, non a rinnovare il giudizio di attendibilità delle prove: le ricostruzioni alternative di fatto, se fondate su valutazioni probatorie, possono risultare inammissibili in Cassazione
  • Quando l'accusa si fonda in larga parte su intercettazioni e annotazioni, il giudice di merito ha discrezionalità interpretativa sulle frasi e sul linguaggio; la Cassazione controlla solo la coerenza logica e l'assenza di errori giuridici
  • Per i pubblici ufficiali accusati di reati connessi all'ufficio, il principio di proporzionalità impone di valutare seriamente misure interdittive (es. sospensione dal servizio) prima di ricorrere a misure cautelari custodiali, se tali misure possono efficacemente prevenire la reiterazione
  • La mera affermazione generica del pericolo di reiterazione o di 'coinvolgimento di terzi' non è sufficiente: il giudice deve motivare perché le misure meno afflittive sarebbero inidonee
  • La difesa deve prospettare concretamente misure alternative e spiegare la loro idoneità; il giudice del riesame deve valutare esplicitamente tali proposte nel rispetto del principio di proporzionalità
  • In impugnazioni cautelari, è strategico distinguere tra questioni di diritto (ammissibili in Cassazione) e questioni di fatto o rivalutazioni probatorie (rimandate al merito)

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