Cassazione Civile, Ordinanza n. 06346/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società cooperativa)
La controversia
La società cooperativa ha impugnato un avviso di accertamento in rettifica ICI relativo all'anno 2005, emesso per omessi o insufficienti versamenti in relazione a un immobile sito in contrada Santa Venere. La contribuente ha sostenuto di avere diritto all'esenzione, deducendo che il bene fosse un fondo/fabbricato utilizzato per attività agricola e che, in particolare, l'immobile fosse iscritto al catasto fabbricati con categoria rurale D/10. La CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo inapplicabile l'agevolazione ai fabbricati destinati ad attività agrituristica; la CTR aveva confermato il rigetto, affermando che la normativa speciale non si applicasse dopo il dissequestro del bene e che le agevolazioni di cui all'art. 9 del d.l. n. 557/1993 spettassero solo agli imprenditori agricoli individuali, non alle società cooperative. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione delle norme sull'ICI rurale e delle norme processuali, perché la CTR non avrebbe considerato che l'immobile iscritto in catasto come rurale, con categoria A/6 o D/10, non è soggetto a ICI; (2) violazione delle medesime norme e del d.lgs. n. 99/2004, perché la CTR avrebbe erroneamente escluso le società cooperative dall'ambito delle agevolazioni per imprenditori agricoli; (3) violazione dell'art. 51, comma 3-bis, d.lgs. n. 159/2011, per avere la CTR ritenuto non applicabile l'esenzione nel periodo di sequestro. Il Comune non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento ICI nei limiti della domanda. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale in corso di causa e ha posto a carico del Comune le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La ruralità del fabbricato va verificata in relazione ai requisiti oggettivi previsti dalla norma; per gli immobili strumentali delle cooperative agricole può rilevare l'utilizzo per manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992
La nozione di fabbricato ai fini ICI, come interpretata autenticamente, esclude le unità immobiliari aventi requisiti di ruralità; un immobile rurale non è soggetto all'imposta.
art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 207/2008 conv. in l. n. 14/2009
Interpreta autenticamente l'art. 2 del d.lgs. n. 504/1992 nel senso che non si considerano fabbricati soggetti a ICI le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili in catasto, aventi requisiti di ruralità ex art. 9 d.l. n. 557/1993.
Sono invocati come norme processuali violate nella valutazione della domanda e delle prove, ma il decisum si concentra sulla corretta applicazione della disciplina sostanziale dell'ICI rurale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
È richiamato in relazione al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale e al possibile trattamento fiscale delle società agricole, ma la decisione finale si fonda soprattutto sulla ruralità catastale del cespite.
art. 51, comma 3-bis, d.lgs. n. 159/2011
È invocato nel terzo motivo per sostenere l'irrilevanza del sequestro ai fini dell'esenzione; il motivo viene però assorbito.
Massime di principio
- In materia di ICI, la soggezione del fabbricato all'imposta dipende dall'oggettiva classificazione catastale: se l'immobile è iscritto come rurale con categoria A/6 o D/10, non è soggetto a ICI.
- Quando il fabbricato non sia iscritto nella categoria catastale rurale, il contribuente che invochi l'esenzione deve impugnare l'atto di classamento; in difetto, il bene resta assoggettato a imposta.
- Il comune che intenda contestare la ruralità catastale deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria A/6 o D/10; in mancanza, non può pretendere l'imposizione come fabbricato ordinario.
- La ruralità degli immobili strumentali può essere riconosciuta anche alle società cooperative agricole se il bene è utilizzato per le attività agricole indicate dalla legge; non è corretto escludere in astratto le società cooperative dall'agevolazione per il solo dato soggettivo.
- L'accertamento dei requisiti di ruralità è precluso o comunque non necessario quando la qualificazione catastale rurale risulti incontestata e non sia stato impugnato il relativo classamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06246/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06247/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06249/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06251/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06252/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06257/2024 del 08/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →