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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9069/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il decreto della Corte d'appello di Lecce del 01/10/2021 che, in sede di rinvio dalla cassazione, ha parzialmente revocato la confisca solo per alcuni beni restituendoli alla SPMI s.r.l. e ha confermato la confisca sugli altri beni in relazione alla pericolosità sociale di Ernesto Spezio. I ricorrenti deducono: vizio di nullità per incompetenza della sezione che ha deciso; violazione delle prescrizioni della sentenza di cassazione di rinvio (omessa o apparente motivazione su punti devoluti), in particolare mancata verifica se le condanne per omesso versamento di contributi fossero concretamente in grado di generare profitti reinvestiti e costituire una rilevante fonte di reddito; errata valutazione o travisamento della prova sull'ammontare dei contributi non versati; mancata considerazione dell'assoluzione di Antonio Rosato; uso di fatti anteriori al 2002 già oggetto di precedente decisione favorevole (presunto ne bis in idem); e in generale motivazione insufficiente o copiata da precedente provvedimento annullato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l'assegnazione dell'affare a una diversa sezione della stessa Corte non determina nullità assoluta perché la ripartizione interna è organizzativa e non incide sulla capacità del giudice, salvo vizi espressamente previsti dalla legge. Quanto alle doglianze sulla motivazione e sulla valutazione delle prove, molte sono state ritenute inammissibili o manifestamente infondate: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia rispettato le prescrizioni della sentenza di rinvio, abbia valutato correttamente la pericolosità generica alla luce degli elementi sopravvenuti e dei precedenti fatti alla luce del principio 'rebus sic stantibus', abbia motivato in modo coerente anche nel richiamare parti di un precedente atto annullato per vizi processuali (ma non inesistente), e che le doglianze difensive in larga parte miravano a una rivalutazione del merito probatorio non ricevendo tutela in sede di legittimità. In particolare la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione che collegava omessi versamenti contributivi e flussi finanziari anomali all'impiego di capitali non documentati e al reinvestimento nell'attività societaria, giustificando l'accertamento della pericolosità e la conferma parziale della confisca.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 ottobre 2011, n. 159, art. 24

    Norma richiamata in relazione alla misura ablativa della confisca; la Corte ha applicato i criteri di legge per la confisca di prevenzione nei limiti indicati dalla giurisprudenza

  • d.lgs. 6 ottobre 2011, n. 159, art. 1, comma 1, lett. b)

    Interpretata secondo la giurisprudenza consolidata: la pericolosità generica richiede prova di delitti commessi abitualmente, che abbiano generato profitti e che tali profitti costituiscano o abbiano costituito una fonte significativa di reddito; la Corte ha ritenuto soddisfatti gli elementi probatori richiesti

  • codice di procedura penale, artt. 178 e 179

    Richiamati in tema di nullità: la violazione delle regole organizzative interne (riparto tra sezioni della stessa Corte) non integra nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 se non risulta una causa di nullità espressamente prevista

  • codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. a) e art. 627

    Norme processuali attinenti al ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione e ai vizi deducibili: la Corte ha precisato i limiti delle censure ammissibili (es. motivazione manifestamente assente o apparentemente insufficiente)

  • codice di procedura penale, art. 627, comma 3

    Richiamato in relazione al contenuto della motivazione dovuta in sede di giudizio di rinvio; la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia assolto l'obbligo di rispondere ai punti devoluti

  • d.lgs. 6 ottobre 2011, n. 159, art. 10, comma 3

    Richiamato per delimiti del sindacato di legittimità sulla motivazione; la Corte ricorda che la violazione di legge per carenza motivazionale è configurabile solo se manca la coerenza e completezza minime

  • Costituzione, art. 25

    Richiamato sul principio del giudice naturale precostituito per legge: la Corte ha ritenuto che il diverso organo interno non abbia violato tale principio quando resta all'interno della stessa Corte territoriale

  • Legge n. 1423 del 1956

    Citata tra le norme richiamate nel ricorso; la sentenza non riconduce a questa legge una diversa interpretazione che possa incidere sul risultato, considerandola non determinante per i profili decisionali

Massime di principio

  • La violazione delle regole organizzative interne di riparto tra sezioni della stessa Corte non determina di per sé una nullità assoluta del provvedimento: per incidere sulla validità è necessario che la legge preveda espressamente la causa di nullità o che sussistano profili di incompetenza sostanziale o incompatibilità del giudice
  • In materia di misure di prevenzione il giudice di rinvio può riesaminare fatti già valutati in precedenti provvedimenti se emergono elementi nuovi o sopravvenuti; il principio ne bis in idem opera 'rebus sic stantibus' e non impedisce automaticamente una nuova valutazione della pericolosità
  • La decisione del giudice di prevenzione può autonomamente valutare fatti già trattati dal giudice penale, salvo che vi sia stata una negazione penale della sussistenza del fatto (assoluzione con statuizione di non sussistenza del fatto) che impedisca la riutilizzazione dello stesso elemento come indizio
  • Le censure che mirano a una rivalutazione del merito probatorio o a contestare la valutazione della prova sono, di regola, improprie in sede di cassazione contro provvedimenti in materia di misure di prevenzione; sono più efficaci le doglianze puntuali sul travisamento della prova o sulla mancanza di requisiti minimi di motivazione
  • La motivazione del giudice di prevenzione deve essere coerente e completa: non è sufficiente la mera riproduzione di argomentazioni pregresse se il giudice dimostra di averle attentamente esaminato e di averle meditate alla luce degli elementi nuovi o del quadro probatorio complessivo
  • Per sostenere che redditi o profitti derivino da attività illecite occorre collegare concrete condotte delittuose ai flussi finanziari e alla patrimonializzazione: valutazioni di tale collegamento rientrano nell'area della valutazione di merito purché adeguatamente motivate

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