Cassazione Penale, Sentenza n. 3764/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello per tre motivi: 1) violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen., sostenendo che la Corte avesse erroneamente ritenuto che la prosecuzione dell'occupazione integrasse un nuovo reato e non un unico delitto continuato; 2) mancata declaratoria di prescrizione rispetto al reato ex art. 633 c.p., con decorrenza della prescrizione dovuta ritenuta dalla ricorrente dalla data di irrevocabilità del decreto penale (23/9/2016); 3) violazione dell'art. 163 cod. pen. per omissione, anche d'ufficio, della valutazione sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sui primi due motivi ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'invasione prevista dall'art. 633 c.p. è l'accesso "arbitrario" (contra ius) e l'occupazione prolungata ha natura permanente; l'occupazione protrattasi dopo il decreto penale irrevocabile ha costituito un nuovo delitto non ancora prescritto alla data della sentenza d'appello, calcolandosi il termine di prescrizione massimo (7 anni e 6 mesi) con aggiunta dei 73 giorni di sospensione dovuti al rinvio d'ufficio per l'emergenza epidemiologica (art. 83, co. 9, D.L. n. 18/2020), per cui la prescrizione è maturata il 18/6/2024, successivamente alla sentenza d'appello del 3/6/2024. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto il motivo non consentito: la ricorrente non aveva mai richiesto nei termini la sospensione condizionale della pena in appello (o in primo grado con conclusioni subordinate), pertanto la mancata applicazione d'ufficio del beneficio non costituisce motivo di cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'invasione è intesa come accesso arbitrario ("contra ius") privo del diritto di accesso; l'occupazione protratta è fattispecie permanente e la prosecuzione dopo la sentenza o decreto che accerta la condotta può costituire un nuovo reato di prosecuzione dell'occupazione
Norma sulla prescrizione: la Corte ha applicato i criteri di calcolo dei termini di prescrizione (in combinato con gli artt. 161 e le sospensioni) per escludere la prescrizione alla data della sentenza di appello
Usata per il calcolo della decorrenza e della durata del termine di prescrizione in combinazione con l'art. 157
Regola la sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto che l'omessa applicazione d'ufficio non sia censurabile in cassazione se il benefici non è stato richiesto dalle parti nei termini processuali
Decreto-legge n. 18/2020 - art. 83, co. 9
art. 83, co. 9, D.L. n. 18/2020
Ha determinato la sospensione dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica; la Corte ha computato 73 giorni di sospensione da aggiungere al termine di prescrizione originario
Massime di principio
- Per il reato di invasione (art. 633 c.p.) l'elemento qualificante è l'accesso arbitrario "contra ius"; l'occupazione protratta assume natura permanente e può dar luogo a un nuovo reato se continua dopo una sentenza o decreto che accerta o punisce l'illecito
- Il termine di prescrizione va calcolato con attenzione alle sospensioni legali (es. misure emergenziali come l'art. 83 D.L. 18/2020) e la maturazione può avvenire dopo la sentenza impugnata se si aggiungono tali periodi di sospensione
- La mancata applicazione di benefici di legge da parte del giudice d'appello non è automaticamente censurabile in cassazione: il ricorso per cassazione richiede che la parte abbia richiesto nei termini l'applicazione del beneficio o abbia sollevato il punto in sede di conclusioni
- Se si contesta la prescrizione, è fondamentale indicare con precisione data di decorrenza e le eventuali sospensioni/interruzioni per evitare ricalcoli che sostengano l'inesistenza della prescrizione alla data della sentenza impugnata
- In procedimenti con più atti (decreto penale, sentenza di appello) occorre valutare se la condotta costituisce continuità del medesimo fatto o nuovo reato in funzione della cessazione della permanenza (allontanamento o sentenza/decreto)
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