Cassazione Penale, Sentenza n. 08754/2026 del 05/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per concorso in riciclaggio relative alla contraffazione e successiva vendita di due autovetture di provenienza furtiva. Lamanna deduceva: (a) insufficienza di elementi per la responsabilità per riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen., sostenendo che il semplice possesso/partecipazione alla commercializzazione non prova la consapevolezza della provenienza illecita; (b) richiesta di riqualificazione in ricettazione (art. 648 cod. pen.); (c) vizio nella determinazione del regime sanzionatorio e mancata concessione delle attenuanti generiche (artt. 62-bis, 133 cod. pen.); (d) mancata considerazione della richiesta di estinzione per prescrizione intermedia. Camillò deduceva: (a) nullita' per omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza di appello (artt. 178, 548 cod. proc. pen.); (b) riqualificazione in ricettazione; (c) mancata concessione delle attenuanti generiche e vizio nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Lamanna: il primo motivo era inammissibile perché chiedeva una rivalutazione di merito delle prove; gli altri motivi risultavano manifestamente infondati perché la Corte di merito ha puntualmente motivato che l'attività di dissimulazione si era concretizzata nella cessione delle auto contraffatte e che dagli elementi (intercettazioni, mancata chiarificazione dell'origine dei beni, comportamento economico) emergeva la consapevolezza della provenienza illecita; la richiesta di estinzione per prescrizione intermedia è stata ritenuta infondata in quanto il termine non era decorso. Per Camillò: l'omessa notifica dell'avviso di deposito è stata ritenuta sanata dalla nomina del nuovo difensore e dal suo tempestivo esercizio del diritto di impugnazione; le questioni di merito (riqualificazione e attenuanti) sono state ritenute manifestamente infondate per le stesse ragioni della Corte d'appello. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000 complessivi (equo fissata).
Norme richiamate
La norma sul riciclaggio è stata interpretata come applicabile quando vi siano operazioni idonee a dissimulare la provenienza delittuosa (qui: alterazione e soprattutto cessione delle auto contraffatte). Non è bastato il mero possesso; è stato ritenuto necessario un contributo attivo alla dissimulazione, dimostrato dalla commercializzazione.
La fattispecie di ricettazione è stata esclusa poiché la condotta contestata non si esauriva nella semplice ricezione del bene ma comprendeva attività ulteriori finalizzate a ostacolarne l'identificazione e la provenienza, giustificando la qualificazione come riciclaggio.
Richiamata in rapporto alle censure sulla qualificazione del reato e sull'impugnazione; la Corte ha ritenuto che le deduzioni che impongono una valutazione in fatto siano inammissibili in Cassazione quando mirano a rinnovare la valutazione probatoria.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi a favore dell'imputato; la sola assenza di elementi negativi non impone la concessione. La Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi positivi tali da giustificare le attenuanti.
artt. 178, 548 cod. proc. pen.
L'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza di appello costituisce nullità ma può essere sanata dall'effettivo esercizio del diritto di impugnazione e dalla nomina di un nuovo difensore; la mancata notifica al difensore revocato è priva di effetti se quest'ultimo è stato revocato.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione del pagamento in favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili.
Massime di principio
- La Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione della capacità dimostrativa delle prove: i ricorsi che chiedono una rivalutazione del merito sono spesso inammissibili.
- Per configurare il reato di riciclaggio (art. 648-bis) è necessario dimostrare operazioni volte a dissimulare la provenienza delittuosa; il mero possesso o la partecipazione alla commercializzazione senza elementi di dissimulazione può non essere sufficiente, ma se emergono atti finalizzati a rendere difficile l'identificazione della provenienza la fattispecie è integrata.
- La riqualificazione in ricettazione è possibile solo se la condotta si esaurisce nella mera ricezione; attività ulteriori finalizzate alla dissimulazione escludono la ricettazione e giustificano l'imputazione per riciclaggio.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi di segno positivo: la loro mancata concessione è legittima se non emergono elementi favorevoli concreti.
- L'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza di appello può essere sanata dalla nomina e dall'attiva partecipazione di un nuovo difensore; l'omessa notifica a un difensore revocato non produce effetti pregiudizievoli.
- Chi propone ricorsi manifestamente infondati o che mirano a riesaminare il merito rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e sanzioni economiche a titolo di multa o contribuzione alla Cassa delle ammende.
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