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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08240/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta dalla banca avverso un decreto ingiuntivo con cui le era stato ordinato di pagare a un proprio dipendente il Premio aziendale di rendimento (PAR) per gli anni 2011 e 2012. I giudici di merito avevano ritenuto che il premio non fosse subordinato al raggiungimento di specifici obiettivi economici, ma alla sola previsione in bilancio di un impegno di spesa e alla coerenza del comportamento del dipendente con la prestazione richiesta, valorizzando anche la mancata attivazione della procedura informativa prevista dalla contrattazione collettiva. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la banca ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del c.c.n.l., degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., dell'art. 24 del contratto integrativo aziendale, della delibera del consiglio di amministrazione e del verbale assembleare, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato la disciplina collettiva: il premio sarebbe stato condizionato al conseguimento di obiettivi prefissati e discrezionalmente stabiliti dalla banca, non raggiunti per l'anno 2011, e la procedura di informazione verso le organizzazioni sindacali avrebbe avuto natura solo informativa/consultiva, non tale da imporre un obbligo a contrarre o da rendere obbligatorio il premio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della banca, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, richiamando precedenti conformi sulla stessa vicenda e affermando che il giudice di merito non aveva correttamente interpretato il testo delle fonti collettive: il premio aziendale di rendimento resta nella sfera unilaterale e discrezionale dell'impresa, che può istituirlo e determinarne ammontare, criteri di attribuzione e tempi di pagamento in relazione a prefissati obiettivi, nel rispetto dei canoni di oggettività e trasparenza e degli obblighi di informazione e consultazione sindacale; la mancata attivazione della procedura informativa non trasforma l'incentivo in un emolumento dovuto automaticamente. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la fattispecie applicando i criteri interpretativi indicati, in particolare il senso letterale e la lettura coordinata delle clausole collettive.

Norme richiamate

  • art. 44 c.c.n.l.

    La disposizione è letta come attribuzione all'impresa di una facoltà discrezionale di istituire il premio aziendale di rendimento e di stabilirne ammontare, criteri di attribuzione e tempi di pagamento in relazione a specifici obiettivi prefissati; la procedura sindacale prevista ha natura di informazione e consultazione, non di obbligo a contrarre.

  • art. 24 del Contratto integrativo aziendale

    È considerato strumento di attuazione delle previsioni del c.c.n.l. e va interpretato in modo coordinato con la disciplina nazionale, senza recidere il nesso di continuità tra i due livelli di contrattazione.

  • art. 1362 c.c.

    Il giudice di merito avrebbe dovuto applicare in primo luogo il criterio letterale nella interpretazione delle clausole collettive, attribuendo rilievo assorbente al dato testuale prima di ricorrere ad altri criteri ermeneutici.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole della disciplina collettiva devono essere interpretate sistematicamente e coordinate tra loro, non isolate o lette in modo frammentario.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione deve essere coerente con buona fede e con il complessivo assetto regolativo, ma non può sovvertire il chiaro dato letterale delle previsioni contrattuali.

  • art. 123-ter T.U.F.

    La relazione sulla remunerazione è richiamata come documento esaminato dai giudici di merito, ma non può prevalere sul significato delle fonti collettive nella ricostruzione dei presupposti di erogazione del premio.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione dei contratti collettivi, il primo e decisivo criterio è quello letterale: se il testo è chiaro, esso non può essere superato da letture teleologiche o sistematiche che ne alterino il contenuto.
  • Le clausole della contrattazione integrativa devono essere lette come attuative della disciplina collettiva nazionale e in coordinamento con essa, evitando interpretazioni isolate che spezzino la continuità tra i diversi livelli di regolazione.
  • Quando la disciplina collettiva attribuisce all'impresa la facoltà di istituire un incentivo e di determinarne criteri e tempi di erogazione, il premio non può essere trasformato in un emolumento automatico per il solo fatto della posizione lavorativa o della mancata attivazione di una procedura informativa.
  • La previsione di obblighi di informazione e consultazione sindacale non equivale, di regola, a un obbligo di negoziare o a un vincolo di corresponsione del premio, se il testo collettivo conserva alla datrice di lavoro il potere di adottare comunque i provvedimenti deliberati.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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