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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8113/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per riproduzione abusiva di macchinario brevettato. Il ricorrente deduceva: (1) inosservanza dell'art. 234 c.p.p. per mancata acquisizione di documenti ritenuti decisivi (ordinanza Tribunale del riesame di Monza del 23/02/2016; consulenza Modiano & Partners del 10/02/2016; ordinanza Tribunale delle Imprese di Milano dell'11/03/2019; consulenza svolta nel relativo giudizio civile); (2) vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di perizia, nonostante incertezze tecniche riscontrate anche dal consulente del P.M.; (3) travisamento della prova rispetto alle differenze tecniche tra i macchinari evidenziate dai consulenti; (4) violazione del principio "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.) per mancata valutazione della documentazione difensiva e delle conclusioni del consulente della difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo. Ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato l'acquisizione della documentazione dedotta dalla difesa e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano perché valuti, con adeguata motivazione, la rilevanza e la decisività dei documenti richiesti e provveda eventualmente alla loro acquisizione nel rispetto del contraddittorio. Ogni altro motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione nel processo penale di prove documentali formatesi fuori dal processo, purché rilevanti e acquisite nel contraddittorio; la Corte ha rilevato che il diniego di acquisizione doveva essere motivato in relazione all'irrilevanza o all'ininfluenza ai fini decisori.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce un diverso regime probatorio per le sentenze irrevocabili; la Cassazione precisa che tale norma non impedisce l'acquisizione di decisioni non definitive ai sensi di art. 234, ma impone limiti all'utilizzo dei contenuti argomentativi delle sentenze definitive.

  • art. 238 cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione dei verbali di prove di altri procedimenti; richiede specifiche modalità per utilizzare le ricostruzioni probatorie effettuate in altri processi.

  • art. 236 cod. proc. pen.

    Insieme con l'art. 234 disciplina l'acquisizione di documenti formatisi al di fuori del processo; la giurisprudenza ammette ampio campo di acquisibilità ove sussista rilevanza.

  • art. 526, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede l'inutilizzabilità della prova acquisita senza il contraddittorio; la sentenza ricorda che l'acquisizione di documenti in appello deve comunque avvenire nel contraddittorio a pena di inutilizzabilità.

  • art. 526 cod. proc. pen. (richiamo generale)

    Richiama il principio che la prova documentale acquisita senza contraddittorio è inutilizzabile; la Corte ha sottolineato l'obbligo di rispettare il contraddittorio quando si chiede l'acquisizione di documenti in appello.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo difensivo come erroneamente applicato dalla Corte di merito; nella decisione la Cassazione osserva che, in presenza di documenti già richiesti in primo grado, la valutazione in appello riguarda l'ammissibilità della prova documentale secondo gli artt. 190 e 495 c.p.p. e i principi sul contraddittorio.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma sul principio del "dubbio" e sulla valutazione della prova richiesta dalla difesa; il ricorso lamentava violazione del principio, ma la Cassazione ha annullato solo per carenza motivazionale sulla mancata acquisizione documentale, assorbendo gli altri motivi.

  • art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di valutazione dei motivi di cassazione (nullità per violazione di norme processuali e vizio di motivazione/travisamento della prova); la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione di norme processuali e alla carenza motivazionale.

  • art. 81, 110, 61 n.2, 623, 517-ter cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate nella descrizione del reato (concorso, circostanze, reato di cui all'art. 623 e 517-ter relativo a usurpazione di titoli di proprietà industriale e connessi). La decisione di merito aveva condannato in base a tali disposizioni; la Cassazione non si è pronunciata sul merito del fatto ma ha disposto rinvio per nuova valutazione probatoria.

Massime di principio

  • In appello i documenti formatisi in altri giudizi (anche civili e non definitivi) possono essere acquisiti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., purché la loro acquisizione avvenga nel contraddittorio e siano rilevanti e potenzialmente decisivi per la decisione.
  • La presenza di una sentenza civile irrevocabile ha un regime probatorio diverso (art. 238-bis): essa può documentare l'esistenza di fatti processuali ma non vincola il giudice penale nell'assunzione dei fatti o delle argomentazioni probatorie contenute nella motivazione.
  • Il diniego di acquisizione di prove o documenti deve essere motivato esplicitamente in relazione all'irrilevanza o all'ininfluenza ai fini decisori; la mancanza di tale motivazione è motivo di annullamento e rinvio.
  • Se un oggetto materiale sequestrato è stato restituito, il giudice deve chiarire adeguatamente perché ritiene superflua una perizia o perché le relazioni dei consulenti di parte sarebbero sufficienti; l'incertezza tecnica giustifica, di norma, l'espletamento di una consulenza tecnica.
  • Il mancato rispetto del principio del contraddittorio nell'acquisizione documentale comporta l'inutilizzabilità della prova e può travolgere la decisione di merito, specie se la documentazione è potenzialmente decisiva.

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