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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33179/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che fossero fondati su motivi non deducibili nel giudizio di legittimità e che la decisione di merito avesse correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Gli imputati sono stati condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati erano stati condannati, rispettivamente, alla pena di nove mesi di reclusione e 3.000 euro di multa e di sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per reati in materia di sostanze stupefacenti. La Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado. Con ricorso per cassazione, gli imputati hanno dedotto vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p., sostenendo che ne ricorressero i presupposti. La Corte ha ritenuto che le doglianze investissero una valutazione di merito non deducibile in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che l'art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la particolare tenuità dell'offesa deve essere valutata considerando le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133, primo comma, c.p. La sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato gli indici rilevanti per negare la sussumibilità dei fatti nella causa di non punibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    particolare tenuità del fatto

    La causa di esclusione della punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    I criteri direttivi della norma orientano la valutazione delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo ai fini dell'accertamento della particolare tenuità dell'offesa.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiede necessariamente la compresenza della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento; i due requisiti non sono alternativi.
  • La particolare tenuità dell'offesa deve essere valutata considerando congiuntamente le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, alla luce dei criteri direttivi dell'art. 133, primo comma, c.p.
  • La censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile in cassazione quando si risolve nella richiesta di una nuova valutazione degli indici di particolare tenuità già esaminati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàSpaccioImpugnazioni
RamiParte generaleStupefacentiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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