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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06422/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, dal mese di aprile 2011, del controvalore di competenze e onorari che una società di trasporto pubblico aveva in precedenza riconosciuto agli avvocati interni provenienti da pregresse società del gruppo. Il ricorrente, avvocato dipendente, sosteneva che tale emolumento fosse divenuto parte del suo trattamento economico in forza di atti unilaterali aziendali e/o di un uso aziendale consolidato, e che non potesse essere eliminato dalla successiva contrattazione collettiva aziendale. In cassazione ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 1173, 1324, 1334, 2077 e 2103 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato efficacia obbligatoria alle deliberazioni aziendali e violato il principio di irriducibilità della retribuzione; inoltre ha denunciato la falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. nell'interpretazione dell'accordo collettivo aziendale del 30 novembre 2011, che la Corte territoriale aveva ritenuto idoneo ad azzerare i trattamenti economici individuali non derivanti dalla contrattazione collettiva. La società ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le deliberazioni aziendali pregresse non avessero natura di pattuizione contrattuale individuale, ma fossero mere attribuzioni unilaterali del datore di lavoro, prive di autonoma forza obbligatoria in quanto fonti del diritto al compenso. Ha escluso anche la ricorrenza di un uso aziendale, non essendo stata censurata in modo specifico la relativa ratio decidendi. Quanto all'accordo collettivo del 30 novembre 2011, la Corte ha condiviso l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui esso esprimeva la volontà immediatamente operativa delle parti sociali di eliminare i trattamenti economici individuali non derivanti da contrattazione collettiva, tra cui rientrava l'emolumento rivendicato. Il principio di irriducibilità della retribuzione è stato giudicato inconferente, poiché riferibile alla retribuzione concordata al momento dell'assunzione o pattuita contrattualmente, e non a benefici concessi unilateralmente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1173 c.c.

    Le delibere di organi di vertice di una società privata non sono, di per sé, fonti tipiche di obbligazioni; occorre una specifica base normativa o contrattuale per attribuire loro efficacia obbligatoria.

  • art. 1324 c.c.

    L'estensione delle norme sui contratti agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale opera nei limiti della compatibilità e non trasforma ogni atto unilaterale in fonte di obbligazioni.

  • art. 1334 c.c.

    La norma regola il momento di efficacia dell'atto unilaterale verso il destinatario, ma non ne determina automaticamente il contenuto obbligatorio.

  • art. 2077 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela del trattamento individuale, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto perché l'emolumento non derivava da pattuizione contrattuale.

  • art. 2103 c.c.

    Il principio di irriducibilità della retribuzione tutela la retribuzione concordata nel rapporto di lavoro; non si applica a benefici concessi unilateralmente e non entrati nel contratto individuale.

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    L'accordo collettivo va interpretato secondo il senso letterale, la comune intenzione, il sistema complessivo delle clausole e il loro coordinamento; qui la Corte ha ritenuto corretto il significato di immediata eliminazione dei trattamenti individuali non collettivi.

  • art. 1362, comma 1, c.c.

    La comune intenzione delle parti prevale sul solo senso letterale; nel caso concreto la volontà risultava orientata all'eliminazione immediata dei trattamenti individuali non collettivi.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno interpretate nel loro insieme; la previsione sull'azzeramento dei trattamenti individuali è stata letta in coerenza con premesse, finalità e altre clausole dell'accordo.

  • art. 1367 c.c.

    Il principio di conservazione del contratto non poteva sovvertire il significato complessivo già desunto dagli altri canoni ermeneutici.

  • d.lgs. n. 175/2016, art. 1, comma 3

    Per le società in house si applicano le norme del codice civile e le regole generali di diritto privato, salvo deroghe speciali.

Massime di principio

  • Un atto unilaterale dell'organo amministrativo di una società privata non costituisce, di per sé, fonte autonoma di un diritto retributivo stabile, se manca una specifica pattuizione contrattuale o una previsione di legge che gli attribuisca efficacia obbligatoria.
  • Il principio di irriducibilità della retribuzione opera con riferimento ai compensi entrati a far parte del contratto individuale o comunque della retribuzione concordata; non impedisce la revoca di emolumenti concessi unilateralmente dal datore di lavoro e rimasti fuori dal sinallagma contrattuale.
  • Quando un accordo collettivo aziendale esprime, secondo il testo e il contesto, la volontà di "azzerare" trattamenti economici individuali non derivanti dalla contrattazione collettiva, tale clausola può legittimamente incidere su benefici unilateralmente attribuiti in precedenza.
  • Nell'interpretazione del contratto collettivo rilevano congiuntamente il dato letterale, la comune intenzione delle parti, il coordinamento sistematico delle clausole e le premesse negoziali; la lettura di una singola espressione non può prescindere dal contesto complessivo.
  • Il comportamento successivo delle parti ha valore ermeneutico solo se espressione di una condotta comune; l'iniziativa unilaterale di una sola parte non è idonea a dimostrare la comune intenzione negoziale.
  • Il principio di conservazione del contratto non può essere usato per attribuire efficacia a una clausola in contrasto con il senso complessivo inequivoco dell'accordo.
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Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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