Cassazione Civile, Ordinanza n. 28359/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una rettifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2004 in materia di IRES, IRAP e IVA. La commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio perché, al momento della costituzione, non era stato depositato l'avviso di spedizione della raccomandata con cui l'atto di appello era stato notificato, ritenendo non equipollente l'avviso di ricevimento e insussistente una sanatoria per effetto della costituzione della controparte o di altre produzioni documentali. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'avviso di ricevimento depositato conteneva tutti gli elementi necessari a dimostrare la data di spedizione del plico e quindi la tempestività sia dell'impugnazione sia della costituzione in giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nel processo tributario, non è causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello notificato direttamente per posta il deposito dell'avviso di ricevimento in luogo della ricevuta di spedizione, purché nell'avviso la data di spedizione sia attestata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario. Poiché la CTR aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per il solo mancato deposito della ricevuta di spedizione, senza considerare la sufficienza probatoria dell'avviso di ricevimento così conformato, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare una violazione processuale della decisione impugnata.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
È stato richiamato per sostenere che, nel processo tributario, l'avviso di ricevimento può assolvere la funzione probatoria della ricevuta di spedizione ai fini della tempestività dell'appello.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
È stato richiamato insieme all'art. 53 per contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancato deposito della ricevuta di spedizione.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La Corte ne ha ribadito il significato in termini di specificità e autosufficienza del ricorso, escludendo un formalismo eccessivo e affermando che è sufficiente indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro localizzazione nel fascicolo.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato per affermare che l'onere di deposito può ritenersi assolto se il documento o atto indicato nel ricorso è identificabile tramite riferimento alla fase processuale in cui è stato prodotto o formato.
art. 6, par. 1, CEDU
È stato utilizzato come criterio di interpretazione per affermare che il principio di specificità del ricorso non può essere applicato in modo eccessivamente formalistico, dovendo rispettare il criterio di proporzionalità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il ricorso o l'appello sia notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il deposito dell'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione ai fini dell'ammissibilità, purché l'avviso rechi un'attestazione postale idonea della data di spedizione.
- L'inammissibilità dell'impugnazione non può essere dichiarata per il solo mancato deposito della ricevuta di spedizione se dagli atti depositati risulta comunque, in modo certo, la tempestività della notifica e della costituzione.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione va applicato senza eccessivo formalismo: è sufficiente indicare con precisione il contenuto degli atti rilevanti e la loro collocazione nel fascicolo, senza necessità di una trascrizione integrale.
- Il giudice di merito deve verificare la reale funzione probatoria del documento depositato e non arrestarsi a un dato meramente formale, quando il documento prodotto è idoneo a dimostrare l'adempimento dell'onere processuale richiesto dalla legge.
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