Cassazione Civile, Ordinanza n. 16989/2026 del 30/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasceva dal compenso dovuto a un architetto che aveva svolto la direzione lavori nella ricostruzione e ristrutturazione di due antichi palazzi danneggiati dal sisma del 1980, finanziati nell’ambito della procedura prevista dalla legge n. 219/1981 e trattati come un’unica pratica comunale. La parte proprietaria aveva chiesto in primo grado la rideterminazione del credito del professionista secondo i criteri di riparto delle spese tra i due immobili; il professionista aveva proposto riconvenzionale per il saldo residuo. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale e accolto la riconvenzionale; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo tardiva la deduzione, solo in appello, dell’avvenuto pagamento fondato su una fattura quietanzata prodotta tardivamente. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) omesso esame della fattura n. 2 del 2.5.1996, che sarebbe stata già prodotta e valorizzata in primo grado; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione ritenuta apparente o comunque non intellegibile, anche per il mancato rilievo di una precedente sentenza della Corte d’appello di Salerno che avrebbe indicato criteri diversi di riparto dei costi; 3) falsa interpretazione degli atti sottoscritti dalle parti, sostenendosi che la relazione del professionista firmata dalla ricorrente non valesse riconoscimento del credito; 4) errata interpretazione dell’atto di citazione, perché la ricorrente avrebbe in realtà chiesto un mero accertamento del saldo; 5) omessa e/o errata valutazione della documentazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., poiché la questione del pagamento sarebbe stata deducibile e la fattura quietanzata avrebbe dimostrato l’estinzione del credito. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi dal primo al quinto, evidenziando, in sintesi, difetto di specificità, mancato confronto con la ratio della sentenza impugnata, improprio tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito e tardività della prova del pagamento, prodotta solo nel corso dell’istruttoria tecnica e comunque oltre le preclusioni istruttorie. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi perché, in larga parte, non specifici, non riconducibili alle censure tipiche del giudizio di legittimità o diretti a sollecitare una rivalutazione dei fatti e dei documenti. In particolare, la deduzione del pagamento fondata sulla fattura quietanzata è stata ritenuta tardiva, perché introdotta solo in appello e supportata da documentazione prodotta oltre le preclusioni istruttorie; la verifica della presenza del documento nella pratica presso il Comune non poteva superare tali preclusioni né supplire all’inerzia probatoria della parte. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione della questione come novità in appello e ha confermato la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario del resistente, oltre all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito; è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi o che sia priva di specificità.
La motivazione è sufficiente quando, anche se sintetica o per relationem, consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
La motivazione deve rendere intellegibile la decisione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto integrato il minimo costituzionale.
La Corte ha ritenuto infondata la censura sull’inammissibilità della riconvenzionale, perché riferita allo stesso credito oggetto della domanda principale.
In appello non possono essere introdotte nuove domande o nuove allegazioni tardive; la deduzione dell’avvenuto pagamento e la relativa prova, introdotte solo in secondo grado, sono state ritenute tardive.
Le preclusioni istruttorie impediscono di utilizzare in appello prove documentali prodotte solo in sede di sopralluogo del CTU, se tardive rispetto al primo grado.
Richiamata come base del finanziamento pubblico per la ricostruzione post-sisma e del criterio di gestione della pratica unica.
art. 15 del D.L. n. 86/1990
Utilizzato dal CTU come criterio di calcolo per la ripartizione dei costi delle pratiche di ricostruzione post sisma, distinguendo lavori strutturali comuni e lavori non strutturali specifici.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura deve essere specifica e riconducibile a uno dei vizi tipizzati dall’art. 360 c.p.c.; non è consentito prospettare in modo generico una diversa lettura dei fatti o dei documenti.
- Il vizio motivazionale non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito con una rivalutazione del materiale istruttorio, soprattutto quando la sentenza impugnata abbia comunque esposto una motivazione intellegibile e coerente con il minimo costituzionale.
- La deduzione del pagamento richiede che il fatto estintivo sia tempestivamente allegato e provato; la produzione documentale effettuata oltre le preclusioni istruttorie non può essere recuperata in appello né supplita dall’attività del consulente tecnico.
- In appello non sono ammissibili domande o eccezioni nuove, né deduzioni che implichino un diverso thema decidendum rispetto a quello introdotto in primo grado.
- L’eventuale utilizzo di precedenti decisioni non trattati nella sentenza impugnata deve essere accompagnato dall’indicazione precisa del momento processuale in cui la relativa questione è stata sollevata, altrimenti la censura è inammissibile.
- La motivazione per relationem è legittima se consente di comprendere le ragioni della decisione e di verificare che il giudice abbia effettivamente scrutinato i punti decisivi della controversia.
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