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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37106/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del 21 novembre 2025 della Corte di appello di Roma, che, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Frosinone del 15 luglio 2022 e all'esito del concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato in tre anni di reclusione la pena per associazione per delinquere, vari reati tributari, falso, truffa ai danni dello Stato e il reato previsto dall'art. 512-bis c.p. In cassazione il ricorrente ha invocato la violazione dell'art. 129 c.p.p., chiedendo sostanzialmente una valutazione delle condizioni per il proscioglimento; le argomentazioni sono state inoltre giudicate non adeguatamente specifiche. Il testo non indica ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ritenuto che, contro una sentenza emessa all'esito del concordato in appello, siano proponibili in cassazione soltanto censure concernenti la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra richiesta e decisione, oltre alle doglianze sulla pena quando questa sia illegale. Non rientrando in tali ipotesi la censura relativa all'art. 129 c.p.p., né risultando essa specificamente argomentata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge

    Nel ricorso contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono ammesse le censure riguardanti la formazione o il perfezionamento dell'accordo e la difformità della decisione; non sono invece deducibili la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento né vizi di determinazione della pena che non ne rendano illegale la misura.

  • art. 129 c.p.p.

    sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    Nel giudizio di cassazione relativo a una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non è ammissibile una censura che deduca la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile

    La Corte ha applicato la disposizione per dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto le doglianze non rientravano nei motivi deducibili contro la sentenza di concordato in appello.

  • art. 512-bis c.p.

    la pena inflitta ad Arturo Salvatore Di Caprio, in ordine al reato di associazione a delinquere, a vari reati tributari, al reato di falso, al reato di truffa ai danni dello Stato e al reato ex art. 512 bis cod. pen.

    La disposizione è indicata nel testo come norma relativa a uno dei reati per i quali era stata rideterminata la pena; la sentenza non ne espone una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Contro una sentenza emessa all'esito del concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile per censure relative alla formazione della volontà della parte di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta o alla difformità tra il contenuto dell'accordo e la pronuncia del giudice.
  • Nel ricorso contro una sentenza di concordato in appello non sono ammissibili censure sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., né doglianze relative alla determinazione della pena che non denuncino una sanzione illegale, perché eccedente i limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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