Cassazione Civile, Ordinanza n. 09605/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura concorsuale: il Tribunale aveva prima dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo in continuità indiretta presentata dalla società e, conseguentemente, aveva aperto la liquidazione giudiziale. La società aveva reclamato entrambi i provvedimenti e la Corte d’appello aveva accolto i reclami, revocando l’apertura della liquidazione giudiziale e rinviando gli atti al Tribunale. Contro questa decisione la liquidazione giudiziale, in persona dei curatori, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il primo motivo, per come emerge dal testo, riguardava l’interesse all’impugnazione e la sopravvenuta carenza di interesse per effetto di eventi successivi. Il secondo motivo censurava la sentenza d’appello per violazione di norme del CCII sul giudizio di ammissibilità/ritualità della proposta di concordato in continuità, sostenendo che la Corte territoriale avesse ridotto il controllo del tribunale a una verifica meramente formale della documentazione, senza consentire un vaglio del contenuto della proposta e dei documenti, e senza considerare profili come completezza informativa, trattamento dei creditori erariali e formazione delle classi obbligatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, perché nel frattempo, dopo il rinvio degli atti, il Tribunale aveva aperto nuovamente la liquidazione giudiziale della società con una nuova sentenza, non impugnata, cosicché l’assetto di interessi inciso dalla sentenza d’appello era già venuto meno. Pur senza decidere nel merito sul ricorso in quanto inammissibile, la Corte ha comunque esaminato il secondo motivo per affermare un principio di diritto nomofilattico: il giudizio del tribunale sull’accesso al concordato preventivo in continuità non può limitarsi a un controllo meramente formale della ritualità della domanda e della presenza della documentazione, ma deve estendersi al contenuto della proposta e degli allegati, con uno scrutinio di legalità sostanziale e con verifica della non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
è il rito camerale seguito nel giudizio di cassazione; le parti hanno potuto depositare memorie e il Procuratore generale ha formulato conclusioni scritte.
documenti prodotti dalle parti e ammissibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
consente il deposito in cassazione dei documenti relativi ai fatti sopravvenuti rilevanti per la decisione sull’interesse all’impugnazione.
regime di vigilanza sull’amministrazione dei beni e sull’esercizio dell’impresa dettato nei primi quattro commi dell’art. 53 c.c.i.i.
la revoca dell’apertura della liquidazione giudiziale fa cessare il regime di vigilanza previsto dalla norma; tuttavia, nel caso concreto tale regime era già cessato per effetto di una nuova apertura della liquidazione giudiziale.
art. 47, comma 1, lett. b, c.c.i.i.
il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal tribunale per l’apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione
il tribunale deve compiere uno scrutinio di legalità sostanziale sulla proposta, esteso al contenuto degli atti e dei documenti e alla non manifesta inidoneità del piano.
controllo ... che deve poi essere compiuto anche al momento della decisione sull’omologazione (art. 112 c.c.i.i.)
la verifica di ammissibilità in apertura e quella in sede di omologazione sono governate da un parametro sostanziale coerente, non da controlli eterogenei e meno incisivi.
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 47, comma 1, lett. b), 112, comma 1, lett. c), 84, comma 1, 85, commi 2 e 3, nonché 109, comma 5, 87, comma 1, lett. h), c), e), nonché comma 3, 88 CCII
richiamato nel motivo per contestare la disciplina del concordato preventivo e il relativo vaglio di ammissibilità/fattibilità.
art. 85, commi 2 e 3, c.c.i.i.
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 47, comma 1, lett. b), 112, comma 1, lett. c), 84, comma 1, 85, commi 2 e 3, nonché 109, comma 5, 87, comma 1, lett. h), c), e), nonché comma 3, 88 CCII
richiamato come parametro normativo della struttura della proposta e del trattamento dei creditori nel concordato.
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 47, comma 1, lett. b), 112, comma 1, lett. c), 84, comma 1, 85, commi 2 e 3, nonché 109, comma 5, 87, comma 1, lett. h), c), e), nonché comma 3, 88 CCII
richiamato nel motivo per le regole di formazione delle classi e del trattamento dei creditori.
art. 87, comma 1, lett. h), c), e), c.c.i.i.
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 47, comma 1, lett. b), 112, comma 1, lett. c), 84, comma 1, 85, commi 2 e 3, nonché 109, comma 5, 87, comma 1, lett. h), c), e), nonché comma 3, 88 CCII
richiamato nel motivo per i contenuti informativi e documentali della proposta e del piano.
violazione e/o falsa applicazione ... 88 CCII
richiamato nel motivo per il trattamento dei creditori pubblici e il rispetto delle norme imperative.
si ritiene opportuno esaminarne il secondo motivo di ricorso ... ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c.
consente alla Corte di enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge anche in presenza di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
l’inammissibilità per fatto sopravvenuto non rientra tra le ipotesi che impongono l’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L’interesse all’impugnazione va valutato con riferimento all’oggetto specifico della domanda o del ricorso; se un fatto sopravvenuto elimina l’utilità concreta e attuale del provvedimento richiesto, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel sistema del concordato preventivo in continuità, il controllo del tribunale in fase di apertura non è un mero riscontro formale della domanda e della documentazione, ma uno scrutinio di legalità sostanziale che investe anche il contenuto della proposta e degli allegati.
- La verifica di "ritualità" della proposta non esaurisce il sindacato del giudice: essa comprende anche la verifica della legittimità sostanziale della proposta e della non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.
- Il parametro di controllo in apertura e quello in sede di omologazione del concordato devono essere coerenti e sostanzialmente omogenei, pur nei limiti del diverso momento procedimentale in cui operano.
- Nel concordato in continuità, il tribunale deve poter rilevare già in fase iniziale le violazioni delle regole imperative sulla struttura della proposta, sul trattamento dei creditori e sulla completezza informativa, senza che ciò si risolva in un’indebita invasione del merito riservato ai creditori.
- Quando il ricorso per cassazione è divenuto inammissibile per un fatto sopravvenuto indipendente dalla volontà delle parti, la Corte può comunque enunciare un principio di diritto nell’interesse della legge se la questione presenta rilievo nomofilattico.
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