Cassazione Civile, Ordinanza n. 03463/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 4.320,00 oltre IVA e CPA a titolo di compensi per assistenza stragiudiziale resa in relazione a una richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale. Il destinatario del decreto aveva proposto opposizione con atto di citazione. Il giudice di pace aveva dichiarato l’opposizione inammissibile ritenendo che, per effetto dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, l’opposizione dovesse essere introdotta con ricorso e non con citazione, trattandosi di materia assoggettata al rito sommario speciale. Il soccombente in primo grado ha quindi proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. con due motivi: (1) violazione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, sostenendo che tale rito speciale riguarda solo i compensi per prestazioni giudiziali e non per attività stragiudiziali, per le quali l’opposizione andava proposta con citazione nel rito ordinario; (2) violazione degli artt. 4 e 14 d.lgs. 150/2011, deducendo che, comunque, l’eventuale errore sul rito avrebbe potuto comportare solo il mutamento del rito e non l’inammissibilità dell’opposizione. Il controricorrente ha eccepito inoltre l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e ha sostenuto che il mezzo di impugnazione corretto contro il provvedimento fosse l’appello e non il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato le eccezioni di inammissibilità del controricorrente: ha ritenuto rispettato l’onere di autosufficienza del ricorso e ha applicato il principio dell’apparenza per individuare il rimedio impugnatorio, considerando il provvedimento del giudice di pace come ordinanza ricorribile per cassazione. Nel merito ha accolto il primo motivo, affermando che il rito sommario speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, nel testo applicabile ratione temporis, non si estende alle controversie aventi ad oggetto compensi per attività professionale esclusivamente stragiudiziale e non strumentale o complementare a quella processuale. Di conseguenza ha cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di pace della Spezia, in persona di diverso magistrato, affinché decida nel merito l’opposizione al decreto ingiuntivo e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
consente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato, in relazione alla sua qualificazione come ordinanza e alla forma adottata dal giudice.
indica la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il requisito di autosufficienza non va inteso in senso eccessivamente formalistico; basta che il contenuto degli atti richiamati sia puntualmente indicato e la loro presenza negli atti sia specificamente segnalata.
il rito sommario speciale per i compensi degli avvocati si applica alle controversie relative a prestazioni giudiziali, non a quelle aventi ad oggetto prestazioni esclusivamente stragiudiziali non strumentali o complementari al processo.
è richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che l’errore sulla scelta del rito avrebbe dovuto determinare il mutamento del rito e non l’inammissibilità della domanda/opposizione.
norma processuale utilizzata per la deduzione del vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.
richiamato nel primo motivo quale profilo di vizio motivazionale.
il giudice di rinvio è chiamato a statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione non impone la trascrizione integrale degli atti e documenti richiamati, quando il ricorso ne indichi specificamente il contenuto e la loro collocazione negli atti di causa.
- Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, rileva il principio dell’apparenza: la parte deve poter fare affidamento sulla qualificazione del provvedimento desumibile dalla sua forma e dal suo contenuto, senza dover ricostruire ex post la reale natura della decisione.
- Il rito sommario speciale previsto per le controversie sui compensi degli avvocati si applica solo alle prestazioni giudiziali; se la domanda riguarda esclusivamente attività stragiudiziale, non strumentale o complementare al processo, la controversia non ricade nell’ambito dell’art. 14 d.lgs. 150/2011.
- Quando il giudice di merito ha applicato indebitamente il rito speciale a una controversia estranea al suo ambito, la decisione che ne deriva va cassata con rinvio al giudice competente a decidere nel merito.
- La qualificazione dell’attività professionale come giudiziale o stragiudiziale è decisiva per stabilire sia il rito applicabile sia la forma corretta dell’opposizione al decreto ingiuntivo.
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