Cassazione Penale, Sentenza n. 2846/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma del sequestro preventivo (3/3/2021) dei beni e delle quote societarie della "Quadrifoglio s.r.l." intestata al ricorrente. I motivi principali contestati: violazione dell'art. 627 c.p.p. per mancata e insufficiente motivazione (non specificata la finalità del sequestro - a fini impeditivi o confisca), assenza di prova della fittizia interposizione del ricorrente (definito dalla difesa "testa di legno" di Fernando Poerio), mancata indicazione del perimetro temporale che giustifichi il vincolo ablatorio, carenza di correlazione tra acquisti patrimoniali e reati contestati (sproporzione apodittica), omissione di valutazione del periculum in mora e omissione di esame delle deduzioni difensive; sono stati anche depositati motivi nuovi riferiti a pronunce della Quinta Sezione della Corte che avrebbero incidenza sulla valutazione della confiscabilità e della motivazione del periculum in mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Catanzaro abbia adeguatamente motivato la fondatezza del sequestro: le sentenze di merito e i provvedimenti di riesame hanno dimostrato che la Quadrifoglio s.r.l., pur essendo formalmente intestata al ricorrente, era effettivamente strumentale alle condotte illecite (distrazione di somme e riciclaggio connessi alla gestione di centri di accoglienza), gestita di fatto da persone riconducibili al gruppo familiare (Antonio e Fernando Poerio, Leonardo Sacco). La Corte ha condiviso la duplice finalità del sequestro (impedimento di ulteriore uso criminoso e futura confisca per sproporzione reddituale) e ha ritenuto irrilevanti, rispetto al tema devoluto dalla sentenza rescindente, le questioni introdotte con motivi nuovi riferite ad altri soggetti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e ad una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiesto dalla difesa come parametro di correttezza motivazionale del provvedimento ablativo: il giudice deve indicare le ragioni che giustificano il sequestro e la sua finalità (impedimento/confisca). La Corte ha ritenuto che, con riferimento alle pronunce di merito, il Tribunale abbia fornito sufficiente motivazione.
art. 42 Cost.
Invocato dalla difesa in relazione ai principi costituzionali da rispettare nella misura ablativa; la Corte non ha ritenuto violato il principio alla luce della motivazione esposta dal Tribunale.
art. 12-sexies, L. n. 356/1992
Norma richiamata in relazione alle misure patrimoniali e criteri di applicazione; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione sulla sproporzione reddituale e sugli effetti ablativi.
Richiamato dalla difesa sul punto della competenza/controllo giurisdizionale; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia svolto l'esame richiesto dalla sentenza rescindente e che le ulteriori questioni siano estranee al tema devoluto.
art. 416-bis cod. pen. (richiamato dalla difesa)
Menziionato dalla difesa nell'ambito della contestazione della natura mafiosa/organizzata delle attività societarie; la Corte ha ritenuto che le decisioni di merito e i provvedimenti cautelari abbiano dimostrato l'uso criminoso della società, giustificando il sequestro.
Sentenza Cass. Sez. 2 n. 26246/2022 (sentenza rescindente)
La sentenza rescindente aveva censurato alcuni aspetti motivazionali relativi alla riconducibilità della società a Fernando Poerio; la Corte, nel giudizio di rinvio, ha però ritenuto che il Tribunale nel giudizio di rinvio abbia adempiuto al compito e fornito motivazione adeguata con riferimento alle decisioni di merito e ai provvedimenti di riesame.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di beni aziendali può essere legittimato anche quando la titolarità formale non coincide con il controllo di fatto: le pronunce di merito che dimostrano l'uso della società per attività illecite possono giustificare la misura.
- Per essere efficace il motivo di impugnazione ex art. 627 c.p.p. deve evidenziare lacune precise nella motivazione: è insufficiente una censura generica se il giudice ha richiamato e collegato decisioni di merito e provvedimenti cautelari che ricostruiscono la gestione reale.
- La distinzione tra finalità "impeditiva" e finalità "confiscatoria" del sequestro deve emergere dalla motivazione; la Corte può riconoscere una duplice finalità (impedire il riuso criminoso e predisporre la confisca per sproporzione) se adeguatamente motivata.
- Per contestare efficacemente un sequestro preventivo è utile dimostrare: assenza del nesso temporale tra reato e acquisizione dei beni, mancanza di elementi probatori sulla fittizia interposizione, carenza di periculum in mora, o carenza di sproporzione accertata oggettivamente.
- Motivi nuovi riferiti a questioni estranee al tema devoluto dalla sentenza rescindente possono essere considerati inammissibili: il ricorso deve restare entro i limiti dell'oggetto del rinvio.
- La prova della sproporzione reddituale e la conferma in sede di riesame/appeal rafforzano la legittimità del sequestro; la difesa deve quindi concentrarsi sulla dimostrazione contraria con elementi concreti e temporali.
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