Cassazione Penale, Sentenza n. 24888/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello con due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver dichiarato la prescrizione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che sarebbe dovuta applicarsi la disciplina più favorevole prevista dalla L. n. 251/2005; 2) nullità della sentenza per mancata partecipazione dell'imputato detenuto all'udienza del 22/4/2022 per assenza della traduzione/traduzione non disposta e per mancata comunicazione del differimento dall'udienza dell'8/3/2022 al 22/4/2022, nonostante il ricorrente avesse rinunciato solo all'udienza dell'8/3/2022.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il reato fosse stato commesso nel 2010, quando già era in vigore la disciplina successiva alla L. n. 251/2005, per cui non è possibile applicare una norma abrogata; richiamando l'art. 2 cod. pen. ha escluso l'ultrattività della norma abrogata e ha negato la prescrizione invocata. Sul secondo motivo la Corte ha qualificato il difetto come nullità a regime intermedio (lesione del diritto di partecipazione ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.): poiché l'imputato era stato regolarmente citato e aveva comunicato la rinuncia all'udienza iniziale, l'omessa notifica del differimento al 22/4/2022 doveva essere eccepita tempestivamente dal difensore in udienza; non essendo stata dedotta, la nullità è stata considerata preclusa ai sensi dell'art. 182 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferita come disciplina più favorevole invocata dal ricorrente; la Corte osserva che la norma era abrogata al momento del fatto dedotto (2010) e non può essere applicata ultrattivamente.
Principio della retroattività della norma più favorevole (favor rei); la Corte ne trae la conseguenza che la retroattività opera solo per norme più favorevoli vigenti al momento del fatto, non per norme già abrogate.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Individua fattispecie di nullità; la Corte qualifica l'omessa notifica del differimento come lesiva del diritto di partecipazione, rientrante nelle ipotesi cui fare riferimento per il regime delle nullità.
Regola il regime e le conseguenze delle nullità processuali; la Corte lo richiama per qualificare la nullità come a regime intermedio e non assoluta.
Stabilisce la preclusione per la deduzione delle nullità non eccepita tempestivamente in udienza dal difensore; la Corte applica tale principio per dichiarare preclusa la nullità dedotta dal ricorrente.
Giurisprudenza citata (Sez.6, n.25500 del 28/04/2017; Sez.5, n.17027 del 23/1/2013)
Riferimenti giurisprudenziali che affermano che l'omessa notifica del nuovo termine d'udienza configura una nullità a regime intermedio e che la stessa è sanabile se non tempestivamente eccepita; orientamento applicato dalla Corte.
Massime di principio
- Il principio del favor rei (art. 2 cod. pen.) consente la retroattività della norma più favorevole solo se tale norma è vigente al momento della commissione del reato; non riconosce efficacia a norme già abrogate prima del fatto.
- L'omessa notifica del differimento di un'udienza, pur ledendo il diritto di partecipazione dell'imputato, si qualifica normalmente come nullità a regime intermedio (non assoluta) quando l'imputato è stato regolarmente citato per la data iniziale.
- Le nullità emerse in udienza devono essere eccepite tempestivamente dal difensore presente; la mancata tempestiva deduzione comporta la preclusione e la sanatoria della nullità ai sensi dell'art. 182 c.p.p.
- Per evitare la perdita di una nullità che potrebbe avvantaggiare l'imputato, il difensore deve sollevare immediatamente in udienza qualsiasi vizio relativo alla mancata comunicazione del differimento o alla traduzione/traduzione del detenuto.
- In sede di impugnazione, la Corte di legittimità tende a valutare cronologicamente la vigenza delle normative (data del fatto) per determinare quale disciplina della prescrizione sia applicabile.
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