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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24888/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello con due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver dichiarato la prescrizione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che sarebbe dovuta applicarsi la disciplina più favorevole prevista dalla L. n. 251/2005; 2) nullità della sentenza per mancata partecipazione dell'imputato detenuto all'udienza del 22/4/2022 per assenza della traduzione/traduzione non disposta e per mancata comunicazione del differimento dall'udienza dell'8/3/2022 al 22/4/2022, nonostante il ricorrente avesse rinunciato solo all'udienza dell'8/3/2022.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il reato fosse stato commesso nel 2010, quando già era in vigore la disciplina successiva alla L. n. 251/2005, per cui non è possibile applicare una norma abrogata; richiamando l'art. 2 cod. pen. ha escluso l'ultrattività della norma abrogata e ha negato la prescrizione invocata. Sul secondo motivo la Corte ha qualificato il difetto come nullità a regime intermedio (lesione del diritto di partecipazione ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.): poiché l'imputato era stato regolarmente citato e aveva comunicato la rinuncia all'udienza iniziale, l'omessa notifica del differimento al 22/4/2022 doveva essere eccepita tempestivamente dal difensore in udienza; non essendo stata dedotta, la nullità è stata considerata preclusa ai sensi dell'art. 182 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge n. 251/2005

    Riferita come disciplina più favorevole invocata dal ricorrente; la Corte osserva che la norma era abrogata al momento del fatto dedotto (2010) e non può essere applicata ultrattivamente.

  • art. 2 cod. pen.

    Principio della retroattività della norma più favorevole (favor rei); la Corte ne trae la conseguenza che la retroattività opera solo per norme più favorevoli vigenti al momento del fatto, non per norme già abrogate.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Individua fattispecie di nullità; la Corte qualifica l'omessa notifica del differimento come lesiva del diritto di partecipazione, rientrante nelle ipotesi cui fare riferimento per il regime delle nullità.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Regola il regime e le conseguenze delle nullità processuali; la Corte lo richiama per qualificare la nullità come a regime intermedio e non assoluta.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Stabilisce la preclusione per la deduzione delle nullità non eccepita tempestivamente in udienza dal difensore; la Corte applica tale principio per dichiarare preclusa la nullità dedotta dal ricorrente.

  • Giurisprudenza citata (Sez.6, n.25500 del 28/04/2017; Sez.5, n.17027 del 23/1/2013)

    Riferimenti giurisprudenziali che affermano che l'omessa notifica del nuovo termine d'udienza configura una nullità a regime intermedio e che la stessa è sanabile se non tempestivamente eccepita; orientamento applicato dalla Corte.

Massime di principio

  • Il principio del favor rei (art. 2 cod. pen.) consente la retroattività della norma più favorevole solo se tale norma è vigente al momento della commissione del reato; non riconosce efficacia a norme già abrogate prima del fatto.
  • L'omessa notifica del differimento di un'udienza, pur ledendo il diritto di partecipazione dell'imputato, si qualifica normalmente come nullità a regime intermedio (non assoluta) quando l'imputato è stato regolarmente citato per la data iniziale.
  • Le nullità emerse in udienza devono essere eccepite tempestivamente dal difensore presente; la mancata tempestiva deduzione comporta la preclusione e la sanatoria della nullità ai sensi dell'art. 182 c.p.p.
  • Per evitare la perdita di una nullità che potrebbe avvantaggiare l'imputato, il difensore deve sollevare immediatamente in udienza qualsiasi vizio relativo alla mancata comunicazione del differimento o alla traduzione/traduzione del detenuto.
  • In sede di impugnazione, la Corte di legittimità tende a valutare cronologicamente la vigenza delle normative (data del fatto) per determinare quale disciplina della prescrizione sia applicabile.

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