Cassazione Penale, Sentenza n. 35823/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Cela impugnava l'ordinanza che aveva respinto le sue richieste di dichiarare estinte per prescrizione le pene irrogate con quattro sentenze. Ha articolato due motivi: (1) per la sentenza di patteggiamento del 11/10/1995 (divenuta irrevocabile il 01/12/1995) deduceva che i reati si erano estinti perché i successivi delitti, pur commessi entro il quinquennio, erano stati giudicati con sentenze divenute definitive solo oltre il termine di cinque anni; invocava altresì l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 c.p.; (2) con riguardo alle altre tre condanne sosteneva che la prescrizione decennale era maturata perché non era iniziata l'esecuzione delle pene e l'arresto avvenuto in Albania per estradizione non avrebbe rilevanza interruttiva/sospensiva, richiamando precedenti giurisprudenziali contrari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto corretta la valorizzazione dell'art. 445, comma 2, c.p.p.: la commissione di altri delitti entro il quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza di patteggiamento esclude l'estinzione quando tali delitti vengano poi accertati con decisione irrevocabile, indipendentemente dalla data di definitività della sentenza che li accerta. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione secondo cui l'arresto all'estero a fini estradizionali costituisce inizio dell'esecuzione della pena e determina la decorrenza "ex novo" del termine di prescrizione (con riferimento anche alla scarcerazione e alla eventuale successiva latitanza). Il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 667, quarto comma, cod.proc.pen.
Richiamato per la qualificazione del ricorso incidentale: la Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere trasmesso alla Corte di assise d'appello in quanto opposizione ai sensi della norma
art. 445, comma 2, cod.proc.pen.
i reati giudicati con la sentenza di patteggiamento si estinguono se, nel termine di cinque anni nel caso di delitti, l'imputato non "commette" un delitto, o una contravvenzione della stessa indole
La Commissione ha interpretato la norma nel senso che è sufficiente la commissione del delitto entro il quinquennio; l'effetto preclusivo opera se tale delitto viene poi accertato con decisione irrevocabile, indipendentemente dalla data di definitività di quest'ultima
la pena della reclusione si estingue dopo un periodo non inferiore a dieci anni ... tuttavia l'estinzione non ha luogo "se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole"
La Corte ha richiamato che la prescrizione estintiva della pena è interrotta/ostata se il condannato riporta, entro il termine necessario all'estinzione, una condanna per delitti della stessa indole
art. 172, quarto comma, cod.pen.
il termine per l'estinzione della pena decorre, quando la sua esecuzione è iniziata, dal giorno in cui il condannato si sottrae volontariamente ad essa
La Cassazione conferma che l'arresto del condannato all'estero per estradizione costituisce inizio dell'esecuzione della pena e fa decorrere "ex novo" il termine di prescrizione; la successiva scarcerazione e la latitanza rappresentano sottrazione volontaria che avvia la decorrenza
art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.
Norma invocata quale parametro di censura per violazione di legge nelle motivazioni del ricorso; la Corte ha ritenuto i motivi infondati rispetto al tenore delle norme evocate
Massime di principio
- Per le sentenze di patteggiamento la possibilità di estinzione per decorso del termine quinquennale è esclusa se l'imputato ha commesso, entro quel quinquennio, altri delitti della stessa indole che siano poi accertati con decisione irrevocabile: ciò che conta è il momento della commissione del delitto entro il quinquennio e l'accertamento definitivo della sua esistenza, non la data di pronuncia della sentenza definitiva
- Ai fini dell'estinzione della pena per prescrizione (art. 172 c.p.), le successive condanne per reati della stessa indole interdiscono l'estinzione se intervenute durante il periodo utile per l'estinzione
- L'arresto del condannato all'estero a fini estradizionali costituisce un "inizio dell'esecuzione" della pena e può far decorrere nuovamente il termine di prescrizione; la successiva scarcerazione e la mancata rientro costituiscono comportamento che può essere qualificato come sottrazione volontaria all'esecuzione e far partire la decorrenza
- Non ogni attività amministrativa o giudiziaria (come emissione di ordini di esecuzione o atti preliminari) è idonea a interrompere o sospendere la prescrizione: è necessario valutare se si è verificato un effettivo inizio dell'esecuzione (es. custodia cautelare, arresto, estradizione, esecuzione materiale della pena)
- In situazioni analoghe è essenziale ricostruire con precisione le date rilevanti: irrevocabilità delle sentenze, commissione dei reati successivi, data delle condanne definitive, date di arresto/estradizione/scarcerazione/latitanza, perché la rilevanza giuridica dipende dal combinato disposto delle norme e dalla concreta sequenza temporale degli eventi
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