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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12694/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per il reato di incendio boschivo (art. 423-bis cod. pen.): il ricorrente deduce sei motivi. 1) Nullità/violazione per il deposito in udienza, da parte del P.M., di una relazione tecnica ritenuta tardiva (violazione art. 309 c.p.p. e norme connesse) e mancanza di possibilità di replica della difesa. 2-3) Errata qualificazione giuridica del fatto: difetto dell'elemento oggettivo del reato di incendio boschivo perché l'area non sarebbe boscata secondo documentazione tecnica (consulenza di parte) e contraddittorietà/mancanza di logica nella motivazione. 4-5) Violazione dei principi in materia di esigenze cautelari e proporzionalità: la misura cautelare sarebbe eccessiva rispetto a misure meno afflittive, essendo il ricorrente incensurato, lavoratore e senza precedenti di violazioni. 6) Omessa valutazione delle condizioni lavorative e dell'impatto della misura (art. 284 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorso è prevalentemente confutativo e tenta di rimettere in discussione valutazioni di merito che non sono sindacabili in sede di legittimità se non per violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto ammissibile che il P.M. depositi atti nuovi in udienza purché sia rispettato il contraddittorio (la difesa non ha chiesto termine per esame della relazione); pertanto nessuna illegittimità. I motivi relativi alla qualificazione del terreno e all'esistenza dei gravi indizi (2-3) sono stati ritenuti confutativi e inammissibili: il Tribunale del riesame ha valutato le consulenze e motivatamente disatteso quelle difensive. Anche le censure sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità (4-5) sono inammissibili per la stessa natura confutativa; il Tribunale aveva adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione e la scelta della misura. Infine il motivo relativo alle condizioni lavorative (6) è inammissibile: il Tribunale ha valutato l'art. 284 c.p.p. e ha ritenuto che autorizzare uscite per lavoro avrebbe vanificato l'efficacia cautelare. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ordinato il versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 423-bis cod. pen.

    Norma relativa all'incendio boschivo applicata per qualificare la condotta dell'indagato; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito sulla base delle consulenze e degli elementi istruttori.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Regola i termini e le modalità del riesame cautelare; la Corte ha ricordato che atti nuovi depositati in udienza possono essere valutati purché sia garantito il contraddittorio e sia rispettato il termine perentorio decisionale.

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Disciplina la decorrenza del termine di impugnazione e dei termini per la decisione; la Corte ha chiarito che il termine di cui all'art. 309 decorre dagli atti posti a fondamento della richiesta cautelare e non comprende esiti di nuove indagini successive.

  • art. 291-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'ambito delle deduzioni sul deposito di atti; la Corte ha ritenuto non configurabile violazione formale tale da incidere sulla decisione se il contraddittorio è stato salvaguardato.

  • art. 348 cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione ai limiti di utilizzo di atti nuovi; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che consente la valutazione di atti sopravvenuti nel rispetto del contraddittorio e dei termini perentori.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riguarda il requisito dei gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari; la Corte ha confermato che il sindacato in cassazione è limitato e non consente la riconsiderazione piena del materiale probatorio.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disposizione sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato adeguatamente il pericolo di reiterazione e la necessità di una misura restrittiva.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al principio di proporzionalità della misura; la Corte ha considerato congrua la valutazione di merito che ha escluso misure meno afflittive.

  • art. 284 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze lavorative e sulle autorizzazioni per svolgere attività lavorativa durante la misura; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente escluso l'autorizzazione al lavoro per non vanificare l'efficacia cautelare.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti nell'esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha ammesso i motivi nei limiti consentiti dalla devoluzione, escludendo censure meramente confutative.

Massime di principio

  • In sede di riesame cautelare il deposito in udienza di atti nuovi da parte del P.M. è ammissibile se non lede il contraddittorio: alla difesa deve essere data la possibilità, su richiesta, di un termine per esaminarli, compatibilmente con i termini perentori del procedimento.
  • La Corte di Cassazione non è sede per rivalutare il merito delle prove: le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione degli elementi probatori sono, in genere, inammissibili se il giudice di merito ha motivato in modo congruo.
  • Per i reati ambientali/di incendio boschivo la qualificazione dell'area come "boscata" è questione tecnico-fattuale riservata al giudice di merito e alla valutazione delle consulenze tecniche; in cassazione occorre dimostrare una manifesta illogicità o violazione di norme procedurali per ottenere accoglimento.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari il pericolo di reiterazione può giustificare misure afflittive anche se l'indagato è incensurato; la scelta della misura deve risultare da motivazione non manifestamente illogica che consideri gravità della condotta, modalità e rischio per persone o beni.
  • Le esigenze lavorative e la qualità di percettore di reddito possono influire sulla scelta delle misure (art. 284 c.p.p.), ma non prevalgono automaticamente se l'autorizzazione alle uscite contrasta con l'efficacia preventiva della misura.
  • Un ricorso che si risolva in una mera confutazione della motivazione del giudice di merito è a rischio di inammissibilità: in cassazione occorre denunciare violazioni di legge specifiche o manifesta illogicità della motivazione.

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