Cassazione Civile, Ordinanza n. 19201/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte privata aveva inizialmente contestato il decreto dell'Ufficio scolastico regionale che l'aveva esclusa dai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento previsti dalla normativa richiamata. Dopo il rigetto del ricorso straordinario al Capo dello Stato e il difetto di giurisdizione dichiarato dal TAR, aveva riassunto la causa davanti al giudice ordinario chiedendo di accertare il proprio diritto all'inserimento a pieno titolo nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap e nella I fascia delle graduatorie di circolo per il biennio 2009/2011, con disapplicazione del decreto che l'aveva inserita con riserva. La Corte d'appello aveva però ritenuto che la decisione del Capo dello Stato avesse travolto l'ammissione ai corsi abilitanti, con conseguente mancanza del titolo necessario per frequentarli, conseguire l'abilitazione e vantare il diritto all'inserimento con riserva nelle graduatorie. In cassazione la ricorrente aveva proposto due motivi, ma prima dell'adunanza camerale aveva depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente e trasmessa dal difensore via PEC, senza formale accettazione della controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta prima dell'adunanza camerale. Pur rilevando che la rinuncia non era rituale ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c. perché non sottoscritta anche dal difensore e priva di formale accettazione, l'ha valorizzata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando quindi l'inammissibilità del ricorso. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto la norma ha natura sanzionatoria ed eccezionale e va interpretata restrittivamente.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso, per essere rituale, richiede la sottoscrizione anche del difensore e l'accettazione della controparte; tuttavia, anche se non rituale, può rilevare come indice di sopravvenuta carenza di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando la natura sanzionatoria ed eccezionale della norma e la necessità di interpretazione restrittiva.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso depositata prima dell'adunanza camerale, anche se non formalmente rituale, può essere valutata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse e condurre alla declaratoria di inammissibilità.
- La sopravvenuta carenza di interesse rende improcedibile o inammissibile il ricorso, poiché viene meno la necessità di una decisione sul merito.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l'esito processuale è una declaratoria di inammissibilità fondata su sopravvenuta carenza di interesse, trattandosi di previsione di stretta interpretazione e di natura sanzionatoria.
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