Cassazione Penale, Sentenza n. 17705/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che li ha confermati responsabili di più reati (rapina consumata e tentata, tentata estorsione, furto con strappo, calunnia, ecc.), contestando - a vario titolo - la valutazione della prova testimoniale e intercettazioni, la configurabilità di aggravanti (più persone riunite, destrezza), la carenza del profitto per la rapina del tesserino, nonché la sussistenza della causa di giustificazione per l'esercizio del diritto di difesa in relazione alla calunnia; Ucciero deduce inoltre questioni di prescrizione per il capo relativo alla calunnia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile integralmente il ricorso di De Frede per carenze di specificità e per motivi in parte nuovi non consentiti, condannandolo al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende. Quanto a Ucciero, la sentenza è annullata limitatamente al reato di cui al capo G) (calunnia) perché estinto per prescrizione; eliminato l'aumento di pena per la continuazione derivante da quel capo e rideterminata la pena in anni 3 e mesi 5 di reclusione e euro 800,00 di multa. I restanti motivi di ricorso di Ucciero sono stati dichiarati inammissibili o infondati.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi in cassazione ai termini strettamente necessari per la motivazione; richiamata per spiegare i limiti della relazione dei motivi
art. 581, comma 1 cod. proc. pen.
Richiesto per la formalità dei motivi di ricorso in cassazione (specificità/sussistenza dei motivi)
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiesto per la motivazione dei mezzi di impugnazione in cassazione; usato per valutare la correttezza formale dei motivi
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede che in cassazione non possono essere dedotti motivi già deducibili in sede di appello ma proposti per la prima volta; usato per dichiarare inammissibili molti motivi dei ricorrenti
Norma sulla rapina; richiamata nel dolore di contestazione della qualificazione del fatto
Norma sul furto con strappo; la Corte ha chiarito che non si applica la disciplina del furto d'uso (art. 626) al furto con strappo
Norma sul furto d'uso: la Corte ha ritenuto inapplicabile tale disciplina al furto con strappo per incompatibilità normativa
art. 61, comma 1, n. 2 cod. pen.
Circostanza aggravante "più persone riunite"; la Corte ha ritenuto correttamente valorizzato il fatto che offesi e presenti percepissero la compresenza dei due complici
Prevede condanna alle spese e possibilità di sanzione per chi provoca l'inammissibilità per colpa; applicata per De Frede
Riferimento alla recidiva e calcolo della pena; utilizzata nella discussione sulla non esclusione della recidiva
Norma sul reato di calunnia; centrale per la valutazione della natura istantanea del reato e della sua prescrizione
Consente le dichiarazioni dell'imputato in dibattimento; la Corte ha precisato che la mera reiterazione in dibattimento non configura nuova fattispecie di calunnia se non vi sono nuove imputazioni
Prevede non punibilità per taluni reati contro l'amministrazione della giustizia per costrizione a salvare sé; la norma è esclusa per la calunnia e questo orienta contro l'applicabilità della non punibilità in tali casi
Causa di giustificazione (esercizio del diritto di difesa); la Corte afferma che non può giustificare la calunnia quando l'imputato accusa terzi, di cui sa l'innocenza, in modo specifico, superando i limiti ragionevoli della difesa
Previsione su proscioglimento con formula più favorevole: la Corte ha ritenuto che gli elementi non consentivano un proscioglimento più favorevole per Ucciero
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta liberamente le prove: annulla o rigetta i motivi solo in presenza di contraddizioni manifeste, travisamenti documentati o violazioni di legge; le contestazioni meramente riconsiderative sono inammissibili
- In cassazione sono inammissibili i motivi che avrebbero dovuto essere proposti in appello ai sensi dell'art. 606, comma 3; non si possono introdurre in cassazione questioni nuove deducibili già in appello
- Il reato di calunnia è un reato istantaneo: la prescrizione decorre dalla comunicazione falsa all'autorità e la mera reiterazione delle stesse dichiarazioni in dibattimento, senza nuove imputazioni, non integra un nuovo fatto distinto
- L'esercizio del diritto di difesa (art. 51) non giustifica la calunnia quando l'imputato accusa terzi specificamente e li sa innocenti; per la calunnia è esclusa la non punibilità ex art. 384, comma 1
- La configurabilità delle aggravanti (es.: più persone riunite, destrezza) richiede motivazione puntuale: la Corte di merito può ritenere sussistenti le aggravanti se la percezione della compresenza dei complici e la condotta sono chiaramente desumibili dalla prova
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione può comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie per dolo o colpa nell'aver proposto motivi manifestamente inammissibili
- Se un capo è estinto per prescrizione la Corte può annullare senza rinvio limitatamente a quel capo e rideterminare la pena eliminando gli aumenti derivanti dalla continuazione
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