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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00402/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo lamentando il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Sostiene, in sostanza, che il giudice di merito non avrebbe valutato correttamente gli elementi favorevoli emergenti dagli atti. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è formulato in modo generico e non si confronta adeguatamente con la motivazione di merito, che ha valorizzato i precedenti penali e la reiterata inosservanza dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con conseguente progressivo aggravamento delle misure cautelari applicate.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da una motivazione non apparente, fondata su elementi ritenuti decisivi quali i precedenti penali e la reiterata inosservanza dei provvedimenti giudiziari. Al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso alla valutazione del giudice di merito, che può negarle valorizzando gli elementi ritenuti decisivi e non è tenuto a confutare singolarmente tutti gli elementi prospettati dalla difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente una motivazione che richiami gli elementi reputati decisivi o rilevanti, senza necessità di prendere espressamente in esame ogni singolo dato favorevole dedotto dalla parte.
  • Il motivo di ricorso che censuri il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve confrontarsi specificamente con la ratio della decisione di merito; se si limita a una critica generica o meramente assertiva, è inammissibile.
  • La reiterata inosservanza dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e la presenza di precedenti penali possono legittimamente costituire elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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