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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01479/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva da un giudizio in cui la Corte d'appello aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra una società di gestione servizi e una lavoratrice, con decorrenza dal 2 luglio 2012, inquadramento nel livello 6S del CCNL Turismo Pubblici Esercizi e orario di 33 ore settimanali, condannando la società a pagare le retribuzioni maturate dalla messa in mora con accessori e a versare i contributi previdenziali e assistenziali. La società soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi di impugnazione. Nelle more, le parti depositavano un'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, fondata su una scrittura privata di transazione, chiedendo anche la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina i quattro motivi di ricorso perché prende atto dell'intervenuta transazione tra le parti e dichiara la cessazione della materia del contendere. Non adotta alcun provvedimento sulle spese di lite, richiamando la volontà manifestata congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 92, ultimo comma, c.p.c.; inoltre esclude il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 92, ultimo comma, c.p.c.

    senza assunzione di alcun provvedimento sulle spese di giudizio tra le parti

    In presenza di una dichiarazione congiunta delle parti di cessazione della materia del contendere e di una transazione, la Corte si limita a prenderne atto e non provvede sulle spese, conformemente alla volontà manifestata dalle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    neppure sussiste il presupposto per il raddoppio delcontributo unificato

    Quando il giudizio si definisce per cessazione della materia del contendere non opera il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    La norma è richiamata come fonte dell'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato, che nel caso concreto non trova applicazione.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione, le parti dichiarano congiuntamente di avere transatto la lite e chiedono la cessazione della materia del contendere, la Corte può limitarsi a prenderne atto senza decidere sul merito del ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere comporta che non venga adottata una statuizione sulle spese se le parti abbiano espressamente manifestato una volontà concorde in tal senso.
  • La definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere esclude il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRGiudizio di cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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