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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09468/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra una società e una dipendente. La Corte di merito aveva confermato la condanna della società al pagamento di € 92.828,02 per differenze retributive, comprensive di mensilità aggiuntive e TFR, conseguenti all'accertamento del diritto della lavoratrice all'inquadramento nel quarto livello del CCNL; aveva inoltre confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla società contro la ex dipendente per carenza di prova. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserito superamento del petitum, sostenendo che la corte avesse riconosciuto una somma maggiore di quella domandata; 2) violazione degli artt. 194 e 195 c.p.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 183 c.p.c. per pretesi vizi del subprocedimento di consulenza tecnica d'ufficio e per ritenuta tardività dell'eccezione; 3) omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale in relazione alla prova orale; 4) omesso esame di un fatto decisivo in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria e alla valutazione della documentazione prodotta; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente sul motivo di appello relativo alla prova testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di specifica trascrizione delle note richiamate ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. e in parte infondato, osservando che la formula introduttiva della domanda di pagamento di una somma "maggiore o minore" risultante di giustizia non è clausola di stile quando vi sia incertezza sull'ammontare e consente l'adeguamento all'esito della c.t.u. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, ribadendo che la nullità della consulenza tecnica per vizi procedurali ha natura relativa e va eccepita nella prima difesa successiva al deposito della relazione, a pena di decadenza. Ha dichiarato inammissibile il terzo e il quarto motivo perché diretti a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio, fuori dal perimetro del vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., e perché non adeguatamente specificati. Ha infine respinto il quinto motivo, rilevando che la motivazione della sentenza di merito era intellegibile e dava conto delle ragioni della decisione sulla prova testimoniale. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di lite ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando la domanda contenga una formula che consenta la liquidazione della somma dovuta in base agli esiti istruttori e di c.t.u., senza vincolare il giudice all'importo inizialmente indicato.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il motivo di ricorso è inammissibile se non riproduce specificamente, nelle parti rilevanti, il contenuto dell'atto o del documento su cui si fonda la censura.

  • art. 194 c.p.c.

    La violazione delle regole sul subprocedimento peritale integra una nullità relativa della consulenza, soggetta a tempestiva eccezione di parte.

  • art. 195 c.p.c.

    L'omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali o dell'elaborato del consulente non determina una nullità assoluta rilevabile d'ufficio, ma una nullità relativa da eccepire nella prima difesa utile.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Corte di cassazione.

  • art. 183 c.p.c.

    La deduzione della nullità del procedimento istruttorio deve essere formulata tempestivamente nella prima difesa utile dopo il suo verificarsi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera critica della valutazione delle prove o delle argomentazioni difensive.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se manca l'effettiva esposizione delle ragioni della decisione o se il percorso logico-giuridico non è ricostruibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La domanda di condanna al pagamento di una somma formulata per l'importo determinato "o in quella maggiore o minore risultante di giustizia" non è una clausola meramente di stile se esprime incertezza sull'esatto ammontare del credito e consente la liquidazione all'esito dell'istruttoria o della consulenza tecnica.
  • La nullità della consulenza tecnica d'ufficio per vizi del subprocedimento è una nullità relativa: deve essere eccepita dalla parte nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione, altrimenti si decade dalla relativa eccezione.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, e non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione degli elementi istruttori o per denunciare mere insufficienze argomentative.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo materialmente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre quando la sentenza esprima in modo percepibile le ragioni della decisione e valorizzi specificamente le prove acquisite.
  • In sede di legittimità, le censure che presuppongono il contenuto di atti o documenti devono rispettare il requisito di specifica trascrizione o indicazione del loro contenuto rilevante, altrimenti sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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