Cassazione Civile, Ordinanza n. 27956/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Nel giudizio di merito il proprietario di alcune unità immobiliari al piano terra e al primo piano di un edificio in Venezia aveva chiesto la riduzione in pristino di un terrazzo aggettante dell'appartamento del vicino, lamentandone l'ampliamento, e si era opposto all'accertamento, in favore del vicino, dell'usucapione di una servitù di passaggio sul proprio fondo per consentire la lettura del contatore del gas collocato nel muro interno del giardino, passaggio che la sentenza di merito aveva ritenuto esercitato sia dall'ingresso esterno sia attraverso un locale interno. La Corte d'appello aveva confermato integralmente il rigetto della domanda di riduzione in pristino e il riconoscimento della servitù per usucapione. In cassazione il proprietario del fondo servente proponeva quattro motivi: i primi tre contro la statuizione sull'usucapione della servitù di passaggio, il quarto contro il rigetto della domanda relativa al terrazzino. Nella memoria depositata prima della decisione il ricorrente ha riferito che il contatore del gas era stato rimosso e che il terrazzino era stato riportato alla dimensione originaria, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta modificazione dei fatti.
La decisione
La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere perché essa presuppone un mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio fatto valere e condiviso da entrambe le parti, con conclusioni conformi; nel caso concreto la sopravvenienza era stata allegata solo dal ricorrente e la controparte non vi aveva aderito. Ha però valorizzato la dichiarazione del ricorrente come manifestazione univoca di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, equiparandola a rinuncia al ricorso. In applicazione dell'art. 391 c.p.c. ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha condannato il ricorrente alle spese. Ha precisato che non doveva disporsi l'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l'estinzione per rinuncia non rientra tra le ipotesi previste.
Norme richiamate
La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione del ricorso è stata trattata come rinuncia al ricorso; in difetto di accettazione della controparte, ne è derivata l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non è stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché l'estinzione del giudizio per rinuncia non rientra tra le ipotesi contemplate dalla norma.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale sia riconosciuto da entrambe le parti e queste formulino conclusioni conformi in tal senso.
- La dichiarazione della parte ricorrente che manifesti in modo univoco il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione può essere interpretata come rinuncia al ricorso, senza che siano necessarie formule sacramentali.
- In caso di rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte, il giudizio di cassazione si estingue e il ricorrente va condannato alle spese.
- L'ulteriore importo previsto per il contributo unificato non è dovuto quando l'estinzione del giudizio deriva da rinuncia al ricorso.
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