Parere n. 1106/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal dottor Francesco Giuseppe Murone contro l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Abruzzo, il Formez P.A. e nei confronti della signora Marianna Del Ponte: 1.per l’annullamento: - per quanto di ragione, della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla Regione Abruzzo, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 22 dicembre 2023, relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 530 unità da inquadrare nell’area dei funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare” (codice di concorso SPI) di cui al Bando n.272037 del 24 luglio 2023 (modificato con atto n. 300025/2023 del 24 agosto 2023), laddove non include il suo nominativo; - per quanto di ragione, del predetto atto di approvazione della graduatoria di merito della Regione Abruzzo e dell’elenco dei vincitori, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 22 dicembre 2023, laddove si precisa che nella richiamata graduatoria sono presenti solo “i candidati che hanno riportato all’esito della prova scritta un punteggio pari o superiore a 21/30 e che si collocano nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi”; - per quanto di ragione, dell’avviso pubblicato in data 15 dicembre 2023, con cui l’Amministrazione centrale ha precisato di essere tenuta ad “applicare la normativa vigente al momento dell’emanazione del bando ed esplicitata nel punto 7.4, non essendo rilevanti le modifiche normative sopravvenute, come peraltro espressamente prevede il citato art.28 ter, comma 2, del decreto legge 74/2023” e che, pertanto, “verranno considerati idonei i candidati collocati in ciascuna graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi”, lesivo nei confronti di parte ricorrente e, in particolare, nella parte in cui viene data erronea applicazione della richiamata normativa al concorso in oggetto”; - per quanto di ragione, del Bando di concorso n.272037 del 24 luglio 2023, con cui la Direzione Centrale Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate ha indetto la “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 530 unità da inquadrare nell’area dei funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare” (codice di concorso SPI), lesivo nei suoi confronti, in particolare, al punto 7.4 in cui, richiamata impropriamente la normativa applicabile nella fattispecie, limita ingiustamente il numero dei candidati idonei nelle graduatorie regionali “entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi”; - per quanto di ragione e se lesivo, del provvedimento di rettifica del Bando di cui alla nota prot. n. 2023/300025, con cui l’Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 28 agosto 2023 e riformulato la prova scritta del concorso; - per quanto di ragione, del regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, laddove lesivo dei suoi interessi; - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei suoi diritti e interessi. II. nonché per l’accertamento del suo diritto ad essere inserito in graduatoria tra gli idonei della “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 530 unità per l’area dei funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare”; III. nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro gli atti di approvazione della graduatoria e dell’elenco dei vincitori della selezione per 530 funzionari dei servizi di pubblicità immobiliare, nella parte relativa alla limitazione degli idonei al 20 per cento dei posti successivi all’ultimo posto bandito.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, partecipante alla selezione per la Regione Abruzzo e risultato con 21,43 punti, ha contestato la mancata inclusione nella graduatoria degli idonei, sostenendo che la disciplina cosiddetta “taglia idonei” non fosse applicabile al concorso, poiché il bando era stato pubblicato prima dell’entrata in vigore della legge n. 112/2023. Ha dedotto la violazione dell’art. 28-ter della legge n. 112/2023, dei principi del tempus regit actum, di imparzialità e buon andamento, nonché difetto di motivazione, irragionevolezza, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione della par condicio. Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto all’inserimento tra gli idonei e la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 30 c.p.a. Nel corso del procedimento, l’Avvocatura Generale dello Stato, per il Ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia delle Entrate e per Formez P.A., ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Il parere
La Sezione non ha esaminato nel merito le censure sulla disciplina della limitazione numerica degli idonei. Ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dall’Avvocatura Generale dello Stato per l’amministrazione resistente e per Formez P.A. Poiché l’opposizione comporta la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo al ricorso giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione. L’istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso straordinario
L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 dall’amministrazione resistente e da Formez P.A. è stata ritenuta rituale e tempestiva. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale, senza esame delle censure di merito.
Istanza cautelare
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza della definizione del ricorso per trasposizione.
Norme richiamate
opposizione al ricorso straordinario e trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione rituale e tempestiva di una parte impedisce la prosecuzione del procedimento straordinario e determina la trasposizione della controversia davanti al giudice competente.
deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario.
disciplina della limitazione numerica degli idonei nelle graduatorie concorsuali
La norma costituiva il nucleo della controversia sostanziale, ma non è stata interpretata nel merito a causa della trasposizione.
domanda di condanna dell’amministrazione
La domanda risarcitoria o di condanna proposta dal ricorrente non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso straordinario.
Massime di principio
- L’opposizione rituale e tempestiva prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e rende improcedibile il procedimento straordinario.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti; tale presupposto viene meno quando una parte legittimata propone opposizione.
- La proposizione dell’opposizione e la conseguente trasposizione assorbono l’esame dell’istanza cautelare formulata nell’ambito del ricorso straordinario.
Ricorso straordinario sulla graduatoria del concorso per funzionari dei servizi di pubblicità immobiliare
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un candidato contro l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Abruzzo e Formez P.A., in relazione alla selezione pubblica per l’assunzione di 530 funzionari a tempo indeterminato per i servizi di pubblicità immobiliare.
Premesse e richiesta
Il ricorrente aveva conseguito 21,43 punti nella prova concorsuale, ma non era stato inserito nella graduatoria degli idonei perché non collocato entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo posto bandito. Ha impugnato la graduatoria, l’elenco dei vincitori, l’avviso amministrativo relativo all’applicazione della disciplina cosiddetta “taglia idonei”, il bando e gli atti connessi.
Ha chiesto, inoltre, l’accertamento del diritto all’inserimento nella graduatoria degli idonei e la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
Censure dedotte
Il ricorrente ha sostenuto che la limitazione numerica degli idonei non fosse applicabile alla selezione, poiché il bando era stato pubblicato prima dell’entrata in vigore della legge n. 112/2023. Ha dedotto, tra l’altro:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 28-ter della legge n. 112/2023;
- erronea applicazione del principio tempus regit actum;
- violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.;
- difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti;
- violazione della par condicio tra i candidati.
Il merito della controversia riguardava quindi la decorrenza temporale e l’applicabilità della disciplina che limita il numero degli idonei nelle graduatorie concorsuali.
Opposizione dell’amministrazione
Nel corso del procedimento, l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia delle Entrate e di Formez P.A., ha notificato un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato che l’atto di opposizione era stato effettivamente depositato e lo ha ritenuto rituale e tempestivo. Ha richiamato il principio secondo cui l’opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge.
Il ricorso straordinario è infatti un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti interessate a utilizzare tale procedimento. La valida opposizione fa venir meno la possibilità di definire la controversia in sede straordinaria e comporta la trasposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esaminare le questioni relative alla disciplina “taglia idonei”. L’istanza cautelare è stata assorbita.
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