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Parere

Parere n. 1112/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971 dal signor Lofano Angelo nei confronti del Ministero della salute e della signora Marcattili Valeria per l’annullamento anche in parte qua, del Decreto del Capo Dipartimento del Ministero della Salute del 18 marzo 2025, con il quale è stato approvato l’elenco di mobilità in relazione all’avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 D.Lgs. n. 165/2001 per l’immissione in ruolo di n. 30 unità nell’area degli assistenti (ex Area II), riservata al personale non dirigenziale in posizione di comando presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute pubblicato il 18 ottobre 2024, nonché di tutti gli atti a tale sequenza procedimentale collegati in quanto presupposti, correlativi e consequenziali, ivi compresa la comunicazione del 12 marzo 2025 di esclusione del ricorrente dalla procedura di mobilità medesima.

Giustizia amministrativa202600275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’esclusione dalla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 e del decreto di approvazione dell’elenco di mobilità del Ministero della salute del 18 marzo 2025.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, dipendente dell’ATO - Ambito Territoriale Ottimale della Città Metropolitana di Milano, in comando presso un ufficio del Ministero della salute, è stato escluso da una procedura di mobilità volontaria riservata al personale non dirigenziale in posizione di comando presso il Ministero, sul presupposto che l’ATO, quale azienda speciale ex art. 114 d.lgs. n. 267/2000, fosse un ente pubblico economico estraneo all’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 165/2001. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo la propria qualità di dipendente pubblico acquisita mediante concorso e mantenuta con il trasferimento all’ATO, nonché l’omessa valutazione dei relativi presupposti; dall’altro, l’eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni del Ministero, manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti provenienti da ATO. La questione preliminare esaminata dalla Sezione riguarda tuttavia la giurisdizione sul contenzioso relativo alla mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 e, conseguentemente, l’ammissibilità del ricorso straordinario.

Il parere

La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, che ha depositato memoria di replica. Nel merito processuale ha affermato che le controversie relative alla mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché la mobilità determina una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, assimilabile a una cessione del contratto consensuale, e non la costituzione di un nuovo rapporto a seguito di procedura concorsuale. La presenza di una commissione, di una valutazione dei titoli, di un colloquio con punteggio e di una graduatoria non modifica tale natura, trattandosi di modalità organizzative funzionali al trasferimento di un lavoratore già assunto. Poiché l’art. 7, comma 8, c.p.a. ammette il ricorso straordinario esclusivamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, la Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, assorbendo l’istanza cautelare. La questione relativa alla legittimità dell’esclusione e alla qualificazione dell’ATO non è stata quindi esaminata nel merito.

Osservazioni

Giurisdizione sulla mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001

Le controversie concernenti il passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni mediante mobilità volontaria rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la procedura realizza una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, riconducibile alla cessione del contratto, e non la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro mediante concorso.

Natura non concorsuale della procedura di mobilità

La previsione di una commissione per la valutazione dei titoli, di un colloquio con attribuzione di punteggio e della formazione di una graduatoria non conferisce alla procedura natura concorsuale, quando essa resta finalizzata al trasferimento diretto di un lavoratore già assunto.

Inammissibilità del ricorso straordinario

Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Essendo la controversia devoluta al giudice ordinario, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata in relazione alla modalità di deposito diretto del ricorso straordinario.

  • art. 30 d.lgs. n. 165/2001

    mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni

    La mobilità volontaria costituisce un passaggio diretto finalizzato alla modificazione soggettiva di un rapporto di lavoro già esistente, non alla costituzione di un nuovo rapporto mediante procedura concorsuale.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo

    La residuale giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali non si estende alle procedure di mobilità volontaria, che restano devolute al giudice ordinario.

  • art. 7, comma 8, c.p.a.

    il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa

    Il ricorso straordinario è inammissibile quando la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 114 d.lgs. n. 267/2000

    La disposizione è richiamata per qualificare l’ATO quale azienda speciale; tale questione non è stata esaminata nel merito a causa del difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la mobilità modifica soggettivamente un rapporto di lavoro già costituito senza instaurare un nuovo rapporto mediante concorso.
  • La previsione, nell’avviso di mobilità, di una commissione, della valutazione dei titoli, di un colloquio con punteggio e di una graduatoria non attribuisce di per sé natura concorsuale alla procedura, se questa rimane funzionale al trasferimento diretto di personale già assunto.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile quando la controversia, anche se riguardante atti adottati da una pubblica amministrazione, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Mobilità volontaria e ricorso straordinario: difetto di giurisdizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un dipendente dell’ATO - Ambito Territoriale Ottimale della Città Metropolitana di Milano, in comando presso il Ministero della salute, contro la sua esclusione da una procedura di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 e contro il decreto ministeriale di approvazione dell’elenco di mobilità.

Premesse e richiesta

Il Ministero della salute aveva pubblicato il 18 ottobre 2024 un avviso per l’immissione in ruolo di trenta unità nell’Area assistenti, riservato al personale non dirigenziale in posizione di comando presso gli uffici centrali e periferici del Ministero. Il ricorrente era stato escluso perché proveniente dall’ATO, qualificato come azienda speciale ex art. 114 d.lgs. n. 267/2000 e, secondo l’amministrazione, come ente pubblico economico estraneo all’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 165/2001.

Il ricorrente ha impugnato sia la comunicazione di esclusione del 12 marzo 2025 sia il decreto del Capo Dipartimento del 18 marzo 2025, deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 165/2001, l’omessa considerazione della propria assunzione originaria mediante concorso pubblico e l’eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza e disparità di trattamento.

Contraddittorio procedimentale

La Sezione ha dato atto che il contraddittorio era stato rispettato. La relazione istruttoria del Ministero, trasmessa con nota del 1° aprile 2026, era stata portata a conoscenza del ricorrente, che aveva depositato una memoria di replica.

Questione di giurisdizione

La Sezione ha ritenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 30836/2025 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha affermato che la mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni costituisce una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, assimilabile a una cessione del contratto con il consenso delle parti.

La procedura non determina quindi la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di una procedura selettiva concorsuale. Per tale ragione non ricade nella residuale area di giurisdizione amministrativa prevista dall’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.

Irrilevanza degli elementi selettivi della procedura

La Sezione ha precisato che la natura non concorsuale della mobilità non viene meno per il fatto che l’avviso preveda una commissione per la valutazione dei titoli, un colloquio con attribuzione di punteggio o la formazione di una graduatoria. Tali elementi possono essere previsti per esigenze di trasparenza e comparazione, ma la procedura conserva la propria finalità essenziale: trasferire direttamente un lavoratore già assunto, senza creare un nuovo rapporto di impiego.

Esito del ricorso

L’art. 7, comma 8, c.p.a. limita il ricorso straordinario alle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Poiché la controversia sulla mobilità appartiene invece alla giurisdizione del giudice ordinario, il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

La domanda cautelare è stata assorbita e non sono stati esaminati i motivi relativi alla qualificazione dell’ATO, alla sussistenza dei requisiti di partecipazione, alla contraddittorietà dell’azione ministeriale o alla disparità di trattamento.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e ripartoMobilità, trasferimenti e comandi
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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